Sentenza del 05/10/2017 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Deducibilità TFM - differenza tra disciplina civilistica e fiscale TFM - quota accantonamento TFM deducibile nel solo limite della competenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa quota di accantonamento TFM è deducibile fiscalmente esclusivamente nei limiti dell'importo maturato e imputabile per competenza all'esercizio. La disciplina fiscale del TFM non coincide con quella del TFR: non è sufficiente l'esistenza dell'accantonamento contabile, ma occorre rispettare il limite della competenza previsto dall'art. 105, comma 4, TUIR. Il testo non specifica l'esito formale del giudizio né identifica le parti processuali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la deducibilità fiscale degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori e la distinzione tra disciplina civilistica e fiscale. Ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., il compenso degli amministratori, incluso il TFM, deve essere stabilito al momento della nomina o successivamente dall'assemblea. Pertanto, il TFM non costituisce automaticamente un diritto derivante dalla legge né un obbligo giuridico preesistente, ma deriva da una decisione societaria e dalla libera contrattazione. Sul piano fiscale, invece, l'art. 105, comma 4, TUIR consente la deduzione delle quote di TFM nei limiti della quota maturata e di competenza dell'esercizio.
Norme richiamate
Art. 2389, comma 1, codice civile
I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
Il compenso degli amministratori, compreso il TFM, deve essere deliberato dall'assemblea o previsto al momento della nomina. Il TFM non deriva automaticamente dalla legge, ma da una scelta societaria e contrattuale.
Art. 105, comma 4, TUIR
Le quote relative al TFM sono deducibili nei limiti degli accantonamenti maturati e di competenza dell'esercizio. La deduzione fiscale è quindi soggetta al principio di competenza e non coincide necessariamente con l'importo contabilmente accantonato.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente il TFM è necessario che il compenso sia stato validamente deliberato o contrattualmente previsto dall'organo competente.
- L'accantonamento contabile al TFM non è automaticamente deducibile: la deduzione opera soltanto entro il limite della quota maturata e di competenza del singolo esercizio.
- La disciplina del TFM deve essere distinta da quella del TFR: il TFM deriva da una specifica pattuizione societaria, mentre la deducibilità fiscale segue la regola speciale dell'art. 105, comma 4, TUIR.
- In caso di accantonamenti superiori alla quota fiscalmente maturata nell'esercizio, l'eccedenza deve essere considerata fiscalmente indeducibile, salva la possibilità di deduzione negli esercizi cui essa si riferisce secondo le regole applicabili.
- È opportuno conservare la delibera assembleare o il contratto che istituisce il TFM, indicando criteri di calcolo, decorrenza e importi, così da dimostrarne l'effettiva competenza e la corretta deducibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ott 2017Sentenza del 05/10/2017 n. 214 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 5 ott 2017Sentenza del 05/10/2017 n. 283 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 5 ott 2017Sentenza del 05/10/2017 n. 557 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 5 ott 2017Sentenza del 05/10/2017 n. 851 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2017Sentenza del 05/10/2017 n. 853 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2017Sentenza del 05/10/2017 n. 987 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →