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Sentenza

Sentenza del 05/10/2017 n. 557 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso IRPEF relativa agli anni d'imposta 2002-2008. L'Agenzia sosteneva che la contribuente fosse decaduta dal diritto al rimborso ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992. La contribuente ha eccepito anche l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione di motivi specifici, chiedendone comunque il rigetto.

La decisione

La Commissione ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che l'appello indicassse sufficientemente i motivi e le parti della sentenza impugnate. Nel merito ha respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo applicabile l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e non l'eccepito termine decadenziale dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha inoltre affermato che il beneficio della riduzione del carico fiscale al 40% spettava sia a chi non aveva ancora pagato, sia a chi aveva già versato integralmente le imposte, il quale aveva quindi diritto al rimborso del 60% versato in eccedenza. Una diversa soluzione avrebbe determinato una disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, penalizzando i contribuenti più diligenti. La sentenza di primo grado è stata confermata e l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992

    L'Agenzia invocava questa disposizione per sostenere la decadenza della contribuente dal diritto di chiedere il rimborso. La Commissione ha però ritenuto che tale norma non fosse quella applicabile alla fattispecie.

  • Art. 38, D.P.R. n. 602/1973

    Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dalla Commissione, questa è la disposizione applicabile alle richieste di rimborso di imposte dirette indebitamente versate in casi analoghi.

  • Art. 3, Costituzione

    Il principio di uguaglianza impone di trattare allo stesso modo i contribuenti che si trovano nella medesima situazione. Pertanto, il beneficio della riduzione fiscale deve spettare sia a chi aveva sospeso i versamenti, sia a chi aveva già pagato integralmente, mediante il rimborso della parte eccedente.

  • Principio del beneficio fiscale ridotto al 40% per i contribuenti residenti nelle zone colpite dal sisma

    "spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale, nella fattispecie al quaranta per cento"

    La riduzione del carico fiscale prevista dalla normativa speciale deve essere applicata in modo simmetrico: chi non ha pagato versa soltanto il 40% del dovuto, mentre chi ha già pagato l'intero importo può chiedere il rimborso del 60% eccedente.

Massime di principio

  • Quando una normativa successiva introduce una riduzione del carico fiscale applicabile a una determinata categoria di contribuenti, il beneficio non dovrebbe discriminare tra chi ha sospeso i versamenti e chi ha già pagato integralmente: in quest'ultimo caso può spettare il rimborso della quota eccedente.
  • Nelle controversie sui rimborsi di imposte dirette indebitamente versate, occorre verificare quale disciplina specifica regoli il rimborso, senza applicare automaticamente il termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • Il principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza può orientare l'interpretazione della normativa tributaria, impedendo che il contribuente diligente venga trattato peggio di chi aveva omesso o sospeso il pagamento.
  • Per contestare validamente una sentenza tributaria, l'appello deve indicare con sufficiente precisione i motivi di impugnazione e le parti della decisione contestate; tuttavia, l'inammissibilità non sussiste se tali elementi sono ricavabili con chiarezza dall'atto.
  • La parte soccombente nel giudizio tributario può essere condannata al pagamento delle spese processuali.

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