Sentenza del 13/02/2023 n. 4427 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per imposte sui redditi e IVA relativo all'anno 2008, con contestazione di maggior reddito imponibile per Euro 424.630,00 e IVA per Euro 4.916,00 sulla base di accertamenti bancari ex D.P.R. n. 600/73, art. 32. La contribuente ha dedotto vizi procedurali (mancato contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000), mancata specificità dei motivi di impugnazione, erronea applicazione della presunzione di cui all'art. 32 ai contribuenti in contabilità semplificata, mancata valutazione delle dichiarazioni fiscali e mancato riconoscimento dei costi indicati in dichiarazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla genericità dell'appello, alla tardività delle doglianze sul mancato contraddittorio, e all'irragionevolezza della presunzione bancaria per i soggetti in contabilità semplificata. È stato accertato che la contribuente non ha dimostrato l'origine o la giustificazione dei prelievi/versamenti contestati né ha provato i costi dedotti; la presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/73 si applica anche ai contribuenti in contabilità semplificata e le censure costituzionali sono state respinte. Ricorrente condannata alle spese di lite (Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito) e possibilità di versamento ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 32
art. 32, comma 1 n. 2; comma 5
La presunzione che attribuisce a ricavi i prelievi e i versamenti bancari non giustificati si applica anche nei confronti degli imprenditori in regime di contabilità semplificata; spetta al contribuente provare l'inclusione nella base imponibile o l'estraneità alla produzione di reddito.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
L'onere di specificità dell'impugnazione può essere assolto anche riproponendo e sviluppando in appello le ragioni già dedotte in primo grado, posto il carattere devolutivo dell'appello nel processo tributario.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Regole di ammissibilità e preclusioni: questioni nuove (es. mancato contraddittorio) devono essere tempestivamente dedotte; la CTR ha ritenuto tardive e quindi inammissibili le doglianze sollevate solo in appello o in cassazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58
Rilevanza procedurale delle eccezioni e necessità di tempestiva deduzione: la mancata valutazione delle dichiarazioni fiscali deve essere stata oggetto di censura nei precedenti gradi per essere presa in considerazione.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12
Il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale è questione che il contribuente deve tempestivamente contestare nel ricorso introduttivo; non rilevabile d'ufficio dal giudice tributario se non dedotta per tempo.
Costituzione della Repubblica Italiana
Tentativi di censura costituzionale dell'art. 32 DPR 600/73 sono stati ritenuti manifestamente infondati dalla giurisprudenza: la presunzione è compatibile con i principi di uguaglianza e capacità contributiva in relazione alla figura dell'imprenditore.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
art. 13, comma 1-quater; comma 1-bis
Previsione del possibile ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, come rilevato nella sentenza.
T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), art. 55
Richiamato in dottrina/giurisprudenza per giustificare la presunzione applicabile all'attività d'impresa, in quanto riferita alla produzione di reddito d'impresa.
Massime di principio
- In accertamenti basati su indagini bancarie (art. 32 DPR 600/73) incombe sul contribuente l'onere di provare che i prelievi/versamenti non costituiscono ricavi imponibili o di dimostrare l'inclusione nelle scritture contabili; se non prova, la presunzione sussiste.
- La presunzione di imputazione dei movimenti bancari prevista dall'art. 32 DPR 600/73 si applica anche ai soggetti in regime di contabilità semplificata; le censure di incostituzionalità su tale punto sono, in base alla giurisprudenza consolidata, difficilmente ammesse.
- Le doglianze procedurali relative al mancato contraddittorio endoprocedimentale (art. 12, comma 7 Statuto del contribuente) devono essere sollevate tempestivamente nel ricorso introduttivo; se rese nuove in appello sono inammissibili e non rilevabili d'ufficio.
- Per rispettare il requisito di specificità dell'impugnazione (D.Lgs. 546/1992, art. 53) è possibile, nel processo tributario, riproporre e argomentare in appello le ragioni già svolte in primo grado: l'appello ha carattere devolutivo e non è limitato al mero controllo di vizi specifici.
- Se si contesta che l'Amministrazione non ha valutato le dichiarazioni fiscali o i costi dichiarati, è indispensabile che il contribuente abbia tempestivamente posto la questione nei gradi di merito e fornisca elementi di prova o presuntivi specifici per ciascun movimento contestato.
- In caso di accertamento analitico-induttivo con utilizzo di dati bancari, il contribuente deve indicare e provare i costi deducibili; non è automatico che venga riconosciuta una quota forfettaria di costi senza adeguata prova.
- Le questioni di merito riproposte in cassazione senza adeguata specificazione del vizio di diritto richiesto dall'art. 360 c.p.c. sono esposte a rigetto per inammissibilità o manifesta infondatezza.
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