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Sentenza

Sentenza del 13/02/2023 n. 4427 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per imposte sui redditi e IVA relativo all'anno 2008, con contestazione di maggior reddito imponibile per Euro 424.630,00 e IVA per Euro 4.916,00 sulla base di accertamenti bancari ex D.P.R. n. 600/73, art. 32. La contribuente ha dedotto vizi procedurali (mancato contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000), mancata specificità dei motivi di impugnazione, erronea applicazione della presunzione di cui all'art. 32 ai contribuenti in contabilità semplificata, mancata valutazione delle dichiarazioni fiscali e mancato riconoscimento dei costi indicati in dichiarazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla genericità dell'appello, alla tardività delle doglianze sul mancato contraddittorio, e all'irragionevolezza della presunzione bancaria per i soggetti in contabilità semplificata. È stato accertato che la contribuente non ha dimostrato l'origine o la giustificazione dei prelievi/versamenti contestati né ha provato i costi dedotti; la presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/73 si applica anche ai contribuenti in contabilità semplificata e le censure costituzionali sono state respinte. Ricorrente condannata alle spese di lite (Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito) e possibilità di versamento ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32

    art. 32, comma 1 n. 2; comma 5

    La presunzione che attribuisce a ricavi i prelievi e i versamenti bancari non giustificati si applica anche nei confronti degli imprenditori in regime di contabilità semplificata; spetta al contribuente provare l'inclusione nella base imponibile o l'estraneità alla produzione di reddito.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    L'onere di specificità dell'impugnazione può essere assolto anche riproponendo e sviluppando in appello le ragioni già dedotte in primo grado, posto il carattere devolutivo dell'appello nel processo tributario.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Regole di ammissibilità e preclusioni: questioni nuove (es. mancato contraddittorio) devono essere tempestivamente dedotte; la CTR ha ritenuto tardive e quindi inammissibili le doglianze sollevate solo in appello o in cassazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58

    Rilevanza procedurale delle eccezioni e necessità di tempestiva deduzione: la mancata valutazione delle dichiarazioni fiscali deve essere stata oggetto di censura nei precedenti gradi per essere presa in considerazione.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12

    Il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale è questione che il contribuente deve tempestivamente contestare nel ricorso introduttivo; non rilevabile d'ufficio dal giudice tributario se non dedotta per tempo.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Tentativi di censura costituzionale dell'art. 32 DPR 600/73 sono stati ritenuti manifestamente infondati dalla giurisprudenza: la presunzione è compatibile con i principi di uguaglianza e capacità contributiva in relazione alla figura dell'imprenditore.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    art. 13, comma 1-quater; comma 1-bis

    Previsione del possibile ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, come rilevato nella sentenza.

  • T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), art. 55

    Richiamato in dottrina/giurisprudenza per giustificare la presunzione applicabile all'attività d'impresa, in quanto riferita alla produzione di reddito d'impresa.

Massime di principio

  • In accertamenti basati su indagini bancarie (art. 32 DPR 600/73) incombe sul contribuente l'onere di provare che i prelievi/versamenti non costituiscono ricavi imponibili o di dimostrare l'inclusione nelle scritture contabili; se non prova, la presunzione sussiste.
  • La presunzione di imputazione dei movimenti bancari prevista dall'art. 32 DPR 600/73 si applica anche ai soggetti in regime di contabilità semplificata; le censure di incostituzionalità su tale punto sono, in base alla giurisprudenza consolidata, difficilmente ammesse.
  • Le doglianze procedurali relative al mancato contraddittorio endoprocedimentale (art. 12, comma 7 Statuto del contribuente) devono essere sollevate tempestivamente nel ricorso introduttivo; se rese nuove in appello sono inammissibili e non rilevabili d'ufficio.
  • Per rispettare il requisito di specificità dell'impugnazione (D.Lgs. 546/1992, art. 53) è possibile, nel processo tributario, riproporre e argomentare in appello le ragioni già svolte in primo grado: l'appello ha carattere devolutivo e non è limitato al mero controllo di vizi specifici.
  • Se si contesta che l'Amministrazione non ha valutato le dichiarazioni fiscali o i costi dichiarati, è indispensabile che il contribuente abbia tempestivamente posto la questione nei gradi di merito e fornisca elementi di prova o presuntivi specifici per ciascun movimento contestato.
  • In caso di accertamento analitico-induttivo con utilizzo di dati bancari, il contribuente deve indicare e provare i costi deducibili; non è automatico che venga riconosciuta una quota forfettaria di costi senza adeguata prova.
  • Le questioni di merito riproposte in cassazione senza adeguata specificazione del vizio di diritto richiesto dall'art. 360 c.p.c. sono esposte a rigetto per inammissibilità o manifesta infondatezza.

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