Sentenza n. 805/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 11 gennaio 2025 n. 21.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 11 gennaio 2025 n. 21, nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che l'importo dovuto era stato integralmente corrisposto il 16 gennaio 2026. Il documento prodotto dall'Amministrazione era privo di data certa e degli estremi del pagamento; tuttavia, il deposito tempestivo da parte dell'Avvocatura e la mancata contestazione della ricorrente hanno indotto il Collegio a ritenere fondati gli elementi risultanti dal documento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il pagamento comunicato dall'Amministrazione avesse fatto venir meno i presupposti per l'azione di ottemperanza, pur rilevando che la prova documentale del pagamento non era, di per sé, pienamente idonea, essendo priva di data certa e degli estremi del versamento. La tempestiva produzione del documento e la non contestazione della ricorrente hanno comunque consentito al Collegio di ritenere provato l'adempimento. Le spese sono state compensate in ragione del difetto di prova documentale e della natura della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale esecuzione dell'obbligo risultante dal giudicato può determinare l'inammissibilità del ricorso, quando l'adempimento risulti sufficientemente comprovato e non sia contestato dalla parte ricorrente.
- Un documento amministrativo privo di data certa e degli estremi del pagamento non è, di per sé, pienamente idoneo a provare l'adempimento; tuttavia, la sua tempestiva produzione in giudizio, unitamente alla mancata contestazione della controparte, può consentire al giudice di ritenere provati gli elementi in esso attestati.
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