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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03657/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui gli era stata applicata la pena concordata con la pubblica accusa per un furto aggravato. Dal tenore dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso miravano a contestare la decisione di patteggiamento, ma la Corte ha rilevato che tali doglianze non sono proponibili in relazione a questa tipologia di sentenza. La Corte ha inoltre osservato che il richiamo all'art. 129 c.p.p. nella sentenza impugnata è sufficiente a dimostrare che il giudice ha verificato l'assenza di cause di proscioglimento, le quali, per poter incidere sulla validità del patteggiamento, dovrebbero risultare con evidenza manifesta. Nel capo di imputazione erano comunque descritti elementi fattuali idonei a sostenere la condotta illecita contestata.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma base del patteggiamento; la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione.

  • art. 129 c.p.p.

    Il semplice richiamo a questa norma nella sentenza di patteggiamento è ritenuto sufficiente per presumere che il giudice abbia verificato ed escluso cause di proscioglimento, senza necessità di analitica motivazione.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, reato contestato nel capo di imputazione.

  • art. 625, comma 1, n. 2 e 7, c.p.

    Norma che prevede aggravanti del furto; nel caso concreto la contestazione riguardava furto aggravato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non sono consentiti motivi incompatibili con la struttura del patteggiamento.
  • Il richiamo all'art. 129 c.p.p. nella sentenza di patteggiamento consente di ritenere adempiuto il controllo giudiziale sull'assenza di cause di proscioglimento, senza necessità di una motivazione più ampia.
  • Le cause di proscioglimento ostative al patteggiamento devono emergere in modo evidente dagli atti; in difetto, non possono essere utilmente dedotte per contestare la sentenza applicativa della pena.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può provvedere de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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