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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9253/2020 del 20/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 900.000,00, somma garantita da una fideiussione sottoscritta dal ricorrente il 22 giugno 2011 a copertura delle obbligazioni di una società derivanti da un conto corrente ipotecario. Il garante aveva opposto il decreto sostenendo, tra l’altro, che la banca, con atto del 26 luglio 2012, lo aveva liberato non solo dalla fideiussione omnibus del 20 settembre 2005, ma anche dagli impegni assunti con i successivi atti integrativi, compresa la garanzia del 2011. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione interpretando la liberatoria in senso comprensivo; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 771/2018 depositata il 29 marzo 2018, aveva riformato la decisione e respinto l’opposizione, ritenendo che la liberatoria riguardasse soltanto la fideiussione omnibus del 2005 e non la distinta garanzia del 2011, specifica per importo e obbligazione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della fideiussione del 2011 per asserita applicazione di un’intesa anticoncorrenziale e il mancato rilievo d’ufficio della nullità, richiamando il modello ABI e le clausole di sopravvivenza, rivivescenza e rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato, ai sensi degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., l’interpretazione della fideiussione e della liberatoria, sostenendo che la garanzia del 2011 fosse integrativa di quella del 2005 e che l’interpretazione dovesse conservarne l’effetto liberatorio. Con il quarto e il quinto motivo ha contestato la rilevanza attribuita alla clausola di pagamento a prima richiesta e la qualificazione della garanzia del 2011 come autonoma, assumendo che essa dovesse essere letta come complementare alla precedente. Con il sesto motivo ha lamentato un travisamento della clausola sulla durata dell’apertura di credito, trascritta dalla Corte d’appello come riferita a un credito a tempo indeterminato invece che determinato. Con il settimo motivo ha contestato l’interpretazione del termine «rinnovo» contenuto nell’atto di apertura di credito. Con l’ottavo motivo, invocando gli artt. 1370 e 1371 c.c., ha sostenuto che la liberatoria avrebbe dovuto escludere espressamente la fideiussione del 2011 se non avesse inteso ricomprenderla. Tutti i motivi erano formulati come violazioni di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto carente di autosufficienza e specificità: la garanzia del 2011 era una fideiussione ordinaria, limitata nel valore e riferita allo scoperto di conto corrente, sicché il principio invocato in materia di fideiussioni omnibus non era automaticamente applicabile; inoltre, la questione non era stata prospettata nei gradi di merito e il ricorrente non aveva trascritto integralmente le clausole né sviluppato una critica specifica. I motivi dal secondo al quinto sono stati dichiarati inammissibili perché contrapponevano alla lettura della Corte d’appello una diversa interpretazione del contratto, senza individuare un vizio scrutinabile in cassazione; la decisione impugnata risultava fondata su un percorso logico e coerente, aderente al testo della garanzia. Quanto al sesto motivo, la Corte ha riconosciuto l’errore materiale nella trascrizione della durata del credito, ma lo ha giudicato un lapsus calami non decisivo, poiché non alterava il senso complessivo della pattuizione né l’interpretazione della fideiussione. Anche il settimo e l’ottavo motivo sono stati dichiarati inammissibili, perché proponevano ulteriori letture alternative del termine «rinnovo» e della liberatoria, senza scalfire la motivazione di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 13.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente ha proposto otto motivi, tutti riferiti al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

    La censura per violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito o una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    e che rispetto al principio di specificità postulato dall’art. 366 c.p.c., n. 4, nessuna argomentazione critica è stata formulata a sostegno della censura che risulta essere, dunque, una mera enunciazione.

    Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata; la mera enunciazione della censura ne determina l’inammissibilità.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le doglianze, infatti, contestano la decisione della Corte che risulta sostenuta da un percorso interpretativo logico e coerente (fondato su argomenti letterali e volti a ricostruire la reale volontà delle parti) nonchè adesivo al dato testuale della seconda fideiussione (cfr. pag. 7 e 8 della sentenza impugnata).

    La censura dei canoni interpretativi non è ammissibile quando la decisione di merito offre una lettura logica e coerente del contratto, ancorata al testo e alla ricostruzione della volontà negoziale, e il ricorrente si limita a contrapporne una diversa.

  • art. 1367 c.c.

    Entrambe le censure sono inammissibili.

    La Corte non formula una regola interpretativa autonoma sull’art. 1367 c.c.; il richiamo al principio di conservazione non rende ammissibile una censura che mira soltanto a sostituire alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione del contratto.

  • art. 1370 c.c.

    Per il resto le censure sono inammissibili in quanto tutte le contestazioni sono riferite ad aspetti argomentativi dell’interpretazione dell’atto liberatorio, incensurabili in quanto fondati su una motivazione logica e costituzionalmente sufficiente, non intaccata, nè dalla natura unilaterale dell’impegno assunto (quinto motivo), nè dalla interpretazione del termine “rinnovo” (settimo motivo rispetto al quale cfr. pag. 10 primo cpv della sentenza impugnata), nè infine dalla assenza di una espressa esclusione, nella liberatoria, della seconda fideiussione: tutti i rilievo proposti postulano, in sostanza, una mera contrapposizione ermeneutica su questioni di fatto, non consentita in sede di legittimità (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 13721/2018).

    Il richiamo al criterio interpretativo invocato non consente il riesame della lettura della liberatoria quando la censura si risolve in una contrapposizione ermeneutica su questioni di fatto.

  • art. 1371 c.c.

    Per il resto le censure sono inammissibili in quanto tutte le contestazioni sono riferite ad aspetti argomentativi dell’interpretazione dell’atto liberatorio, incensurabili in quanto fondati su una motivazione logica e costituzionalmente sufficiente, non intaccata, nè dalla natura unilaterale dell’impegno assunto (quinto motivo), nè dalla interpretazione del termine “rinnovo” (settimo motivo rispetto al quale cfr. pag. 10 primo cpv della sentenza impugnata), nè infine dalla assenza di una espressa esclusione, nella liberatoria, della seconda fideiussione: tutti i rilievo proposti postulano, in sostanza, una mera contrapposizione ermeneutica su questioni di fatto, non consentita in sede di legittimità (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 13721/2018).

    Il ricorso ai criteri sussidiari di interpretazione non apre un nuovo giudizio sul significato della liberatoria in cassazione se la critica mira soltanto a contrapporre una diversa lettura a quella logicamente motivata dal giudice di merito.

  • art. 1957 c.c.

    La norma è richiamata soltanto nella descrizione delle clausole invocate dal ricorrente; la Corte non ne svolge un’applicazione o interpretazione.

  • L. n. 287/1990, art. 2

    Si osserva, infatti, che la prima pronuncia richiamata è riferita al modello ABI relativo ad una fideiussione omnibus (cfr. Cass. SU 29810/2017, pag. 3 in motivazione), laddove nel caso in esame la garanzia prestata è circoscritta nel valore ed è riferita allo scoperto di conto corrente: si tratta, pertanto, di fideiussione ordinaria rispetto alla quale il principio non può essere automaticamente trasposto.

    Il principio invocato per i contratti applicativi di intese anticoncorrenziali riferite al modello ABI della fideiussione omnibus non si trasferisce automaticamente a una fideiussione ordinaria, specifica e limitata nel valore; l’eventuale contrasto concorrenziale richiede allegazioni specifiche.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    Il contributo ulteriore richiamato dal comma 1-quater è parametrato a quello dovuto per il ricorso, secondo il comma 1-bis, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di cassazione, la censura dei criteri di interpretazione contrattuale non può risolversi nella contrapposizione della lettura proposta dal ricorrente a quella del giudice di merito, quando quest’ultima è logica, coerente e aderente al dato testuale; la Cassazione non è giudice del fatto e non può riesaminare autonomamente il merito della causa.
  • La deduzione di nullità anticoncorrenziale di una fideiussione ordinaria specifica e limitata nel valore non può fondarsi automaticamente sul principio elaborato per il modello ABI di fideiussione omnibus: occorrono allegazioni specifiche e autosufficienti, inclusa la trascrizione completa delle clausole contestate e un’argomentazione critica puntuale, soprattutto se la questione non è stata proposta nei gradi di merito.
  • Un errore materiale nella trascrizione di una clausola non determina la cassazione della decisione se è non decisivo e non incide sul percorso logico complessivo seguito per interpretare il contratto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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