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Sentenza

Sentenza n. 774/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del decreto di revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato n. PLT/L/N2020/102851, provvedimento emesso dalla Prefettura di Latina - area 4 – Prot. Uscita N. 0078735 del 23.11.2021;

Giustizia amministrativa202200037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sulla falsità del certificato di idoneità alloggiativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del contratto di soggiorno adottata dopo che la Prefettura aveva accertato la falsità del certificato di idoneità alloggiativa prodotto nell’ambito della procedura di emersione del lavoro irregolare. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 7, 8, 9, 10, 10-bis e 21-octies della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti, motivazione erronea o insufficiente, illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, il ricorrente contestava la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, sostenendo che avrebbe potuto modificare la propria domiciliazione e produrre un diverso requisito abitativo. Il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, e dell’art. 1344 c.c., oltre ai medesimi vizi di travisamento, errore nei presupposti, difetto o erroneità della motivazione e illogicità. Il ricorrente sosteneva che la nullità prevista per le istanze contenenti dati non veritieri non potesse essere riferita alla falsità del certificato di idoneità alloggiativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite. Quanto al primo motivo, il Collegio ha distinto tra requisiti intrinseci, riferibili stabilmente alla persona, e requisiti estrinseci, attinenti a situazioni oggettive modificabili. L’idoneità alloggiativa è stata qualificata come requisito estrinseco, poiché riguarda l’immobile presso il quale lo straniero è domiciliato e non una condizione personale immutabile. Di conseguenza, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non poteva essere giustificata dall’inutilità del contraddittorio: il ricorrente avrebbe potuto cambiare domicilio e rappresentare tale circostanza all’Amministrazione, incidendo sull’esito del procedimento. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato perché l’art. 103, comma 18, del d.l. n. 34/2020 collega la nullità del contratto di soggiorno alle falsità contenute nell’istanza di cui al comma 1. Tale istanza, secondo il TAR, ha come contenuto necessario le dichiarazioni sulla durata del contratto di lavoro e sulla retribuzione; il certificato di idoneità alloggiativa è invece estraneo a tale istanza e costituisce un requisito estrinseco suscettibile di successiva regolarizzazione o modifica. Pertanto, la falsità del certificato abitativo non consentiva, per sé sola, di applicare il meccanismo di nullità e revoca previsto dal comma 18.

Norme richiamate

  • artt. 7, 8, 9, 10, 10-bis e 21-octies l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale non può essere omessa quando il requisito ostativo è estrinseco e modificabile: il destinatario deve poter rappresentare circostanze idonee a modificare l’esito del procedimento.

  • art. 103, commi 1, 4, 5 e 18, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

    La nullità prevista dal comma 18 riguarda le falsità contenute nell’istanza di emersione di cui al comma 1, il cui contenuto necessario concerne durata del rapporto di lavoro e retribuzione. Non si estende automaticamente alla falsità del certificato di idoneità alloggiativa, estraneo a tale contenuto.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale fondamento della revoca del permesso di soggiorno in caso di nullità del contratto di soggiorno, ma il presupposto della nullità non ricorre quando la falsità riguarda soltanto il certificato di idoneità alloggiativa estraneo all’istanza prevista dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020.

  • art. 1344 c.c.

    Contratto in frode alla legge

    È richiamato dall’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020 quale conseguenza della stipulazione del contratto di soggiorno sulla base di un’istanza contenente dati non veritieri; il richiamo non opera per la falsità di un documento abitativo estraneo all’istanza tipizzata dalla legge.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio del procedimento e il contraddittorio procedimentale possono essere omessi per inutilità soltanto quando l’esito dipende da un requisito effettivamente non modificabile dal destinatario; quando il requisito ostativo è estrinseco e modificabile, l’interessato deve poter rappresentare circostanze idonee a superarlo o sostituirlo.
  • L’idoneità alloggiativa costituisce un requisito estrinseco, riferito all’immobile e non alla persona dello straniero; pertanto, la sua mancanza non rende necessariamente inutile la partecipazione procedimentale, poiché l’interessato può modificare la propria domiciliazione e produrre un diverso titolo abitativo.
  • Ai sensi dell’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020, la nullità del contratto di soggiorno e la conseguente revoca del permesso di soggiorno presuppongono dati non veritieri contenuti nell’istanza di emersione prevista dal comma 1, il cui contenuto necessario riguarda durata del rapporto di lavoro e retribuzione.
  • La falsità del certificato di idoneità alloggiativa, in quanto documento estraneo al contenuto tipico dell’istanza di cui all’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, non determina di per sé la nullità del contratto di soggiorno ai sensi del comma 18 né legittima automaticamente la revoca fondata su tale disposizione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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