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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10944/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una banca aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare, in privilegio pignoratizio, di un credito derivante da un finanziamento erogato in esecuzione di un piano industriale e finanziario di risanamento del gruppo societario, connesso a una attestazione ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo al chirografo, negando il privilegio per eccezioni di invalidità/revocabilità della garanzia. In sede di opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva respinto l'opposizione: ha escluso il giudicato esterno invocato dalla banca su decreti resi in altri giudizi analoghi del medesimo gruppo; ha dichiarato inammissibile la modifica del quantum della domanda, ritenendo che la banca avesse chiesto il privilegio solo su una parte del credito e che sul resto si fosse formato un giudicato parziale endoconcorsuale; ha infine ritenuto non provata l'esistenza del piano attestato, perché il documento depositato era incompleto e non era stata prodotta la successiva integrazione richiamata dall'attestatore. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 115 e 116 c.p.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1367-1371 c.c. per avere il tribunale interpretato come domanda limitata quella che sarebbe stata frutto di un errore materiale nel ricorso; 3) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. per il diniego di prova dell'esistenza del piano; 4) omesso esame di fatto decisivo; 5) motivazione omessa o apparente; 6) violazione dell'art. 98 l.fall. e dell'art. 210 c.p.c. per il rigetto dell'istanza di esibizione del documento integrativo del piano. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e prova del giudicato esterno; ha accolto il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, ritenendo che il tribunale non avesse correttamente interpretato la domanda e avesse contraddittoriamente negato la prova dell'esistenza del piano nonostante la documentazione e la precedente attestazione professionale; ha dichiarato assorbito il sesto motivo. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, ha dichiarato assorbito il sesto, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese. La decisione di rinvio è stata giustificata sia dall'erronea interpretazione della domanda di ammissione al privilegio sia dall'illogicità della motivazione con cui il tribunale aveva negato la prova dell'esistenza del piano attestato, nonostante la sua attestazione e il contesto del giudizio endofallimentare.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il giudicato sostanziale esterno, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e prova del suo passaggio in giudicato nei giudizi richiamati

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di cosa giudicata formale; vale il medesimo rilievo di inammissibilità del primo motivo

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito e la valutazione della documentazione prodotta

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'asserita pronuncia su una domanda in realtà non proposta, per errore materiale nel quantum

  • artt. 1367-1371 c.c.

    richiamati come criteri di interpretazione e conservazione dell'atto/della domanda

  • art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.

    norma sull'esenzione da revocatoria dei atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento; la Corte valorizza la necessità di verificare l'effettiva esistenza e attestazione del piano

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per le presunzioni e la prova dell'esistenza del piano attestato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione omessa o apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 98 l.fall.

    norma del procedimento di opposizione allo stato passivo, richiamata anche in relazione all'istanza di esibizione documentale

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato per l'ordine di esibizione del documento ritenuto necessario alla decisione

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale prova necessaria del passaggio in giudicato della sentenza invocata come giudicato esterno

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi invoca un giudicato esterno deve rispettare un rigoroso onere di specificità: deve riprodurre il contenuto integrale del provvedimento invocato e provarne documentalmente il passaggio in giudicato; il semplice richiamo a stralci motivazionali o a precedenti decreti non basta.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale deve essere compiuta dal giudice secondo il contenuto sostanziale dell'atto e il complessivo contesto processuale, non in modo meramente letterale o atomistico; un evidente errore materiale nel quantum non può essere valorizzato senza verificare la reale volontà della parte.
  • In tema di opposizione allo stato passivo, quando la controversia riguarda l'efficacia esonerativa di un piano attestato di risanamento, il giudice deve verificare ex ante l'attitudine del piano al risanamento e non può arrestarsi alla mancata produzione di un documento se il piano sia già stato oggetto di attestazione professionale e di precedente valutazione nel procedimento.
  • Se la documentazione prodotta appare incompleta ma il documento richiamato è decisivo, il giudice deve attivare i poteri istruttori e di chiarimento consentiti dal rito, richiedendo precisazioni alle parti o valutando l'acquisizione d'ufficio, anziché fondare il rigetto su una carenza documentale non chiarita.
  • La motivazione è apparente o contraddittoria quando il giudice riconosce, da un lato, l'esistenza di un piano di risanamento attestato e, dall'altro, nega la prova dello stesso solo perché è stata depositata una versione priva di alcune integrazioni, senza confrontarsi con l'attestazione e con il contenuto complessivo della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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