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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 214/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha chiesto la correzione ex art. 130 e 547 c.p.p. dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Prato (15/02/2012) che, pur nella motivazione escludente la concessione della sospensione condizionale della pena per precedenti ostativi, aveva invece accordato nel dispositivo tale beneficio. Si sosteneva che il dispositivo risultava difettoso rispetto alla motivazione e andava emendato sulla base della giurisprudenza che consente, in presenza di errore materiale obiettivamente riconoscibile, di ricorrere alla motivazione per individuare e correggere l'errore.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto che la situazione in cui il dispositivo concede la sospensione condizionale mentre la motivazione l'esclude non è assimilabile al caso contrario: si tratta di una divergenza che incide essenzialmente sul contenuto precettivo della sentenza e costituisce un errore di diritto/concettuale, non un mero errore materiale emendabile in fase esecutiva. La correzione di errore materiale è ammessa solo quando non comporti modificazioni essenziali dell'atto e non determini un peggioramento in malam partem; la revoca del beneficio concessa dal dispositivo per i motivi esposti in motivazione poteva essere dedotta solo con gli ordinari mezzi di impugnazione, che qui non sono stati esperiti, per cui il provvedimento resta efficace.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione

    Limita la possibilità di correzione dell'errore alla fase in cui il provvedimento è impugnato; la correzione in sede esecutiva è ammessa solo per errori materiali e non quando la rettifica incida sull'essenza della decisione o sia rimessa ai mezzi di impugnazione.

  • art. 547 cod. proc. pen.

    Consente al giudice che ha pronunciato la sentenza di correggere d'ufficio errori materiali, ma tale potere è limitato e non può essere usato per rimuovere vizi di diritto o modificazioni essenziali della decisione.

  • Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 (B.)

    "In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo ... non è assoluta, ma va contemperata ... con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione"

    Principio generale che ammette, in casi concreti, l'esame della motivazione per ricostruire la volontà decisoria; ma va applicato caso per caso e non giustifica automaticamente la rettifica quando la correzione inciderebbe essenzialmente sulla decisione.

  • Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018 (Cipriano)

    "In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore"

    Autorizza la rettifica del dispositivo se l'errore è materiale e chiaramente ricostruibile nella motivazione; non si applica ai casi di errore di diritto.

  • Sez. 3, n. 33960 del 10/06/2010 (Siciliano)

    Stato consolidato secondo cui la illegittima concessione in sentenza della sospensione condizionale per errore concettuale non è rimediabile con la correzione di errore materiale, ma solo tramite mezzi di impugnazione.

  • Sez. 4, n. 12929 del 04/12/2012 (Florea)

    Ribadisce la prevalenza del dispositivo sulla motivazione quando la motivazione concede il beneficio ma il dispositivo non lo indica, e la possibilità di rettifica in talune ipotesi.

  • Sez. 6, n. 35802 del 27/04/2007 (Manzi)

    Affermata la possibilità di eliminare la divergenza tra dispositivo e motivazione mediante la procedura di correzione dell'errore materiale nel caso della mancata concessione del beneficio indicata invece nella motivazione, salvo impugnazione.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra errore materiale (rectificabile in fase esecutiva se non altera l'essenza dell'atto) ed errore di diritto o concettuale (rimedio tramite ordinari mezzi di impugnazione).
  • Se il dispositivo omette un beneficio indicato nella motivazione, talvolta è possibile rettificare il dispositivo utilizzando la motivazione per ricostruire la reale volontà decisoria, se l'errore è obiettivamente materiale.
  • Se il dispositivo concede un beneficio mentre la motivazione lo esclude (ad es. per precedenti ostativi), si tratta in genere di errore di diritto o di una divergenza che modifica essenzialmente il contenuto della sentenza e non è correggibile in esecuzione: la parte interessata deve impugnare la sentenza nei termini previsti.
  • Non è ammessa in sede di correzione una modifica che peggiori la posizione dell'imputato (in malam partem); la correzione non può sostituire l'impugnazione quando questa era il rimedio ordinario.
  • Verificare sempre l'esistenza o meno di impugnazioni esperite: se l'impugnazione non è stata proposta, il vizio deducibile mediante impugnazione resta coperto da giudicato.

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