Sentenza del 25/06/2019 n. 16953 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito dichiarato da V.P. per il 2004 ai fini IRPEF, IVA e IRAP, fondandosi sulle movimentazioni del conto corrente bancario ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente sosteneva che versamenti e prelievi fossero stati considerati erroneamente come ricavi o compensi e che la CTR non avesse esaminato analiticamente le sue giustificazioni, le annotazioni contabili, i beneficiari e gli importi delle singole operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione della presunzione legale relativa alle movimentazioni bancarie e precisando che il contribuente deve dimostrare analiticamente, per ogni operazione, l'estraneità a fatti imponibili. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR si era limitata ad affermare genericamente l'insufficienza delle giustificazioni senza esaminare individualmente le movimentazioni, i prelievi, i versamenti e la documentazione prodotta. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Le movimentazioni bancarie possono essere poste a base dell'accertamento, presumendo che versamenti e, nei limiti consentiti, prelievi siano riferibili a ricavi o compensi non dichiarati.
La norma introduce una presunzione legale relativa a favore dell'Amministrazione finanziaria. Il contribuente può superarla fornendo una prova contraria analitica, riferita a ciascuna movimentazione. Per professionisti e lavoratori autonomi, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, non opera più automaticamente la presunzione sui prelievi come compensi; spetta all'Amministrazione provare il loro utilizzo per produrre reddito.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2
I dati e gli elementi acquisiti tramite indagini bancarie possono essere utilizzati per le rettifiche IVA.
La disposizione consente di utilizzare le risultanze dei conti correnti nell'accertamento IVA, con possibilità per il contribuente di fornire prova contraria specifica.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.
Tali requisiti non sono necessari per la presunzione prevista direttamente dalla legge in materia di indagini bancarie, che è una presunzione legale relativa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È il parametro processuale invocato dal contribuente per contestare l'interpretazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, ma il motivo è stato respinto perché riguardava in realtà la valutazione della prova.
Corte costituzionale, sentenza 24 settembre 2014, n. 228
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 limitatamente alle parole "o compensi".
È stata esclusa, per lavoratori autonomi e professionisti, la presunzione automatica che i prelievi bancari costituiscano compensi non dichiarati; l'Amministrazione deve dimostrare concretamente il collegamento tra prelievi e produzione di reddito.
Massime di principio
- Le indagini bancarie possono fondare un accertamento fiscale mediante una presunzione legale relativa: il contribuente deve giustificare analiticamente ogni singolo versamento e dimostrarne l'estraneità a operazioni imponibili.
- Non è sufficiente affermare genericamente che le movimentazioni sono state registrate in contabilità o che hanno una provenienza privata; occorre collegare ogni operazione a documenti, causali, beneficiari, importi e ragioni specifiche.
- Il giudice tributario deve esaminare individualmente le movimentazioni e le prove offerte, senza limitarsi a valutazioni generiche per categorie o gruppi di operazioni.
- Per professionisti e lavoratori autonomi, i prelievi non possono essere automaticamente qualificati come compensi imponibili; l'Amministrazione deve provare il loro impiego nella produzione di reddito, mentre resta applicabile la presunzione sui versamenti salvo prova contraria.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente l'annullamento definitivo dell'accertamento: impone al giudice di merito un nuovo esame rispettando i principi indicati dalla Corte.
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