Sentenza n. 1819/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 8249/2024 del 2 dicembre 2024 del Tribunale di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8249/2024, relativa al pagamento di 1.000 euro mediante carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione, ritenuta ormai passata in giudicato, della sentenza n. 8249/2024 del Tribunale di Napoli, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle 1.000 euro mediante emissione di un buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il Ministero, pur costituito, non aveva fornito elementi impeditivi e non aveva eseguito il giudicato. Ha ordinato all'amministrazione di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta, ed è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna dell'amministrazione inottemperante a una penalità di mora quale misura compulsiva diretta ad assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica la funzione compulsiva e di garanzia della penalità di mora.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale il cui responsabile è nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021
L'adempimento spontaneo dell'amministrazione costituisce il termine finale della penalità anche se il commissario ad acta si è già insediato, poiché l'amministrazione conserva il potere di provvedere in concorso con il commissario.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019
“l’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”
La penalità di mora deve essere determinata in modo non manifestamente iniquo e deve conservare una funzione compulsoria, senza trasformarsi in una sproporzionata locupletazione del privato; è pertanto necessario fissare un tetto massimo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un giudicato, non superata da specifiche ragioni ostative documentate, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine e, per il caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché sia aggiuntiva rispetto agli interessi già dovuti e rispetti il criterio della non manifesta iniquità.
- Quando l'amministrazione conserva il potere di adempiere anche dopo l'insediamento del commissario ad acta, la penalità di mora decorre fino al giorno dell'adempimento spontaneo dell'amministrazione, anche se tardivo; l'insediamento del commissario non determina automaticamente la cessazione della penalità.
- La penalità di mora deve avere funzione compulsoria e non risarcitoria o meramente remunerativa; per evitare una sproporzionata locupletazione del privato deve essere fissato un limite massimo, individuato nella fattispecie nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
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