Sentenza n. 167/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento 1) dell'ordinanza n. 571 del 15.04.2024, notificata in data 18.05.2024, con la quale veniva ordinato ai ricorrenti “...di rimuovere, entro 90 giorni dalla data di notifica del presente atto, le opere realizzate in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica descritte in premessa, ripristinando l'originario stato dei luoghi”; 2) di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale con particolare riferimento agli “...accertamenti compiuti dai competenti Uffici Comunali...” dei quali si riferisce in detta ordinanza ma i cui estremi e contenuti non sono stati resi noti ai ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimessione in pristino e rimozione di un fabbricato ampliato e trasformato in abitazione, nonché di opere esterne, realizzate in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale deducendo: 1) difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, perché l'atto richiamava disposizioni regionali recanti regimi sanzionatori differenti senza chiarire quale fosse concretamente applicabile; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità, contestando la ricostruzione comunale secondo cui il manufatto originario aveva una superficie di circa 60 mq, anziché 80,13 mq, con conseguenze sull'estensione della demolizione; 3) violazione della disciplina regionale sugli interventi edilizi, sostenendo che muri di contenimento, camminamenti, sistemazioni esterne e pergolato, non comportando nuova superficie utile coperta, fossero opere di edilizia libera o soggette a SCIA e non a demolizione; 4) violazione dell'art. 4 del d.P.R. 31/2017, assumendo che le opere esterne fossero esenti da autorizzazione paesaggistica. Il Comune ha eccepito, per i primi due motivi, il difetto di interesse e la non contestabilità della consistenza originaria, poiché il diniego di compatibilità paesaggistica del 13 dicembre 2023 non era stato impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l'ordinanza era plurimotivata e la definitiva mancata conformità paesaggistica del manufatto, derivante dal diniego di compatibilità paesaggistica non impugnato, era sufficiente a mantenerne l'efficacia anche se fossero state accolte le censure edilizie. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato: l'ordinanza descriveva adeguatamente le opere e le ragioni della loro abusività e chiariva che il riferimento sanzionatorio era l'art. 143 della l.r. 1/2015, indicando anche la sanzione pecuniaria conseguente all'inottemperanza. Il secondo motivo è stato respinto perché la superficie originaria di circa 60 mq era stata contestata dall'amministrazione nel preavviso di rigetto della compatibilità paesaggistica e il relativo diniego non era stato impugnato. In ogni caso, il Comune non si era basato soltanto sui dati catastali, ma anche su fotografie aeree storiche e sulla carta tecnica regionale. I ricorrenti non avevano fornito una prova rigorosa della diversa consistenza di 80,13 mq; le planimetrie prodotte in una pratica edilizia privata non costituivano prova sufficiente. È stata quindi respinta anche la richiesta di CTU o verificazione, non potendo il mezzo istruttorio colmare carenze probatorie della parte. Il terzo motivo è stato respinto perché le opere esterne dovevano essere valutate unitariamente con l'ampliamento e il cambio di destinazione d'uso del fabbricato da garage/legnaia a residenza. Non era consentito parcellizzare l'intervento per ricondurre le singole opere a regimi edilizi più favorevoli. Il quarto motivo è stato respinto perché l'esenzione paesaggistica prevista dall'art. 4 e dal punto 12 dell'allegato A al d.P.R. 31/2017 non risultava applicabile alla pavimentazione esterna e, soprattutto, ai muri di contenimento; tali opere, in quanto parti accessorie dell'intervento unitario, erano soggette al medesimo regime autorizzatorio del fabbricato. Il TAR ha condannato i ricorrenti al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'ordinanza di demolizione, quale atto vincolato, è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive e indica le ragioni della loro abusività.
artt. 143 e 144 l.r. Umbria 1/2015
Il richiamo ad entrambe le disposizioni non determina difetto di motivazione quando l'atto chiarisce successivamente che la disciplina applicata è quella dell'art. 143 e specifica la sanzione conseguente all'inottemperanza.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Il diniego definitivo di compatibilità paesaggistica, non impugnato, mantiene ferma la non conformità paesaggistica dell'intervento e consente la sopravvivenza dell'ordinanza plurimotivata.
artt. 7, 118, 124 e 146 l.r. Umbria 1/2015
Le opere accessorie devono essere qualificate in rapporto all'intervento edilizio complessivo e non possono essere artificialmente separate dall'ampliamento e dal cambio di destinazione d'uso per ottenere un regime edilizio o sanzionatorio più favorevole.
art. 4 d.P.R. 31/2017 e punto 12 dell'allegato A al d.P.R. 31/2017
interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, […] l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice
L'esenzione paesaggistica non è automaticamente applicabile a tutte le opere esterne: può riguardare interventi limitati e privi di significativa incidenza, mentre non copre pacificamente pavimentazioni non qualificabili come mero adeguamento e muri di contenimento connessi all'edificio.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione di opere abusive, quale atto vincolato, è sufficientemente motivata quando descrive le opere realizzate e indica i presupposti della loro abusività; non è necessaria una motivazione ulteriore sulle ragioni di interesse pubblico o sull'affidamento del privato.
- Quando un'ordinanza di rimessione in pristino è plurimotivata e permane un autonomo e non contestato diniego di compatibilità paesaggistica, il ricorrente non ha interesse a contestare soltanto le autonome ragioni edilizie dell'ordinanza, poiché l'eventuale accoglimento di tali censure non determinerebbe il venir meno dell'atto.
- In materia di abusi edilizi, l'onere di provare l'epoca di realizzazione e la consistenza originaria dell'opera grava, secondo il principio di vicinanza della prova, sul privato che invochi una consistenza diversa da quella accertata dall'amministrazione; la prova può trasferirsi sull'amministrazione solo quando il privato abbia fornito concreti e rilevanti elementi di prova contraria.
- La qualificazione dell'abuso edilizio deve avvenire considerando unitariamente l'intervento nel suo complesso, comprese le opere accessorie funzionali all'ampliamento e al cambio di destinazione d'uso; è vietata la frammentazione artificiosa delle opere per applicare regimi edilizi o paesaggistici più favorevoli.
- Le esenzioni dall'autorizzazione paesaggistica per limitate opere pertinenziali non si applicano automaticamente alle opere esterne con significativa incidenza sul terreno o funzionalmente integrate nell'intervento principale, quali muri di contenimento e opere accessorie dell'edificio.
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