Sentenza n. 2011/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento del Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS-, trasmesso con coeva nota-OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza presentata dal ricorrente ai fini dell’accesso alla procedura di trasferimento per “situazioni straordinarie” prevista dal “Testo unico sulla mobilità del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri” adottato con Circolare prot. n. 379389/2009, aggiornamento 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla procedura di trasferimento per situazioni straordinarie prevista dal Testo unico sulla mobilità del personale della Guardia di Finanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, per assistere la madre affetta da patologie e successivamente riconosciuta invalida civile, aveva chiesto l'accesso alla procedura extra ordinem di trasferimento presso un reparto della Guardia di Finanza nella provincia di Caserta o Napoli. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza rilevando l'insussistenza di una situazione straordinaria, la possibilità di ricorrere alla mobilità volontaria ordinaria, l'operatività dei casi di esclusione previsti dal Capitolo VI della circolare sulla mobilità e le esigenze di servizio connesse alle carenze di organico presso il reparto di appartenenza. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 5, della l. 104/1992 e della circolare sulla mobilità; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di motivazione ed eccesso di potere per mancata considerazione della propria condizione di unico familiare concretamente idoneo all'assistenza, del parere favorevole del comandante della compagnia e della precedente fruizione dei benefici ex l. 104/1992; violazione dei principi costituzionali e sovranazionali di tutela della persona, della salute, della famiglia e del lavoro, nonché del divieto di discriminazione. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al beneficio e, in subordine, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5, della l. 104/1992.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i due motivi. Ha distinto il trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, della l. 104/1992 dal trasferimento per situazioni straordinarie disciplinato dal Capitolo VI della circolare della Guardia di Finanza: si tratta di istituti autonomi, con presupposti e procedure differenti, e nel giudizio era impugnato soltanto il diniego di accesso alla procedura extra ordinem. Il trasferimento per situazioni straordinarie ha carattere eccezionale e derogatorio, presuppone una situazione di bisogno effettivamente straordinaria, urgente e non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti di mobilità, nonché l'assoluta indispensabilità della presenza del militare presso la sede richiesta. Il giudice ha ritenuto che la documentazione sanitaria relativa alla madre, dalla quale emergevano una sufficiente autonomia fisica e cognitiva e l'assenza di elementi attestanti l'assoluta necessità dell'assistenza personale del ricorrente, non dimostrasse tale requisito. Pertanto non era necessario esaminare ulteriormente l'eventuale presenza di soluzioni assistenziali alternative tra i familiari né le esigenze di servizio dedotte dall'Amministrazione. Il diniego è stato ritenuto sorretto da istruttoria adeguata e da motivazione congrua. Il TAR ha inoltre affermato che il parere favorevole del comandante della compagnia aveva natura endoprocedimentale e non vincolante, mentre la decisione finale spettava al comandante interregionale. L'eventuale concessione dei permessi mensili ex art. 33, comma 3, della l. 104/1992 non avrebbe reso contraddittorio il diniego del trasferimento straordinario, trattandosi di benefici diversi, il primo non incidente sulla sede di servizio e il secondo avente carattere definitivo e derogatorio. La questione di costituzionalità è stata esclusa per difetto di rilevanza, poiché l'art. 33, comma 5, della l. 104/1992 non doveva essere applicato per decidere la controversia. Il provvedimento è stato altresì qualificato come plurimotivato: essendo sufficiente una sola motivazione autonoma e immune da vizi a sorreggere il dispositivo, il giudice può arrestarsi al suo esame. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 33, comma 3, l. 104/1992
Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. (...)
La disposizione disciplina il distinto beneficio dei permessi mensili retribuiti e non coincide con il trasferimento per situazioni straordinarie.
art. 33, comma 5, l. 104/1992
il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede
Il trasferimento coinvolge interessi legittimi e richiede il bilanciamento tra esigenze assistenziali ed esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione; l'espressione "ove possibile" esclude un diritto assoluto e impone la compatibilità con la sede di destinazione e con le esigenze di servizio.
art. 3 l. 241/1990
In un provvedimento plurimotivato ciascuna motivazione autonoma e autosufficiente può sorreggere da sola il dispositivo; la permanenza di una motivazione immune da vizi impedisce l'annullamento dell'atto.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 23 l. 87/1953
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante poiché la norma censurata non doveva essere applicata ai fini della decisione.
Massime di principio
- Il trasferimento per situazioni straordinarie previsto dalla disciplina interna della Guardia di Finanza è un istituto eccezionale e derogatorio rispetto alla mobilità ordinaria; richiede una situazione di bisogno oggettivamente straordinaria, urgente e non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti di mobilità.
- Per accedere al trasferimento extra ordinem non è sufficiente la mera presenza di esigenze familiari o sanitarie: deve risultare l'assoluta indispensabilità della presenza del militare presso la sede richiesta e l'impossibilità di ricorrere a soluzioni assistenziali alternative compatibili.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione in materia di trasferimenti straordinari resta limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o carenza motivazionale.
- Il trasferimento per situazioni straordinarie e il trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, della l. 104/1992 sono istituti autonomi, con presupposti, finalità e procedure non sovrapponibili; l'eventuale spettanza o fruizione di benefici ex art. 33 della l. 104/1992 non determina automaticamente il diritto al trasferimento extra ordinem.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che una delle motivazioni autonome e autosufficienti sia legittima per impedire l'annullamento dell'atto; il giudice può quindi assorbire l'esame delle ulteriori censure quando esse non potrebbero comunque condurre alla caducazione del provvedimento.
- Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la disposizione censurata non costituisce la disciplina applicabile alla fattispecie concreta e la decisione può essere assunta sulla base di un distinto istituto.
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