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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22040/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Rossomanno, condannata a 3 anni per favoreggiamento aggravato (art. 416-bis.1 c.p.) per aver nascosto latitanti nel locale da lei condotto, aveva richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettò l'istanza ritenendo non dimostrata la cessazione di collegamenti con il contesto mafioso, valorizzando elementi quali la vicinanza del figlio a esponenti della cosca, la detenzione di un altro figlio per reati di stampo mafioso, la precedente frequentazione con membri della famiglia Gallace e l'attività svolta nel territorio controllato dalla cosca. La ricorrente impugnò sostenendo che il Collegio non aveva valutato correttamente elementi favorevoli (assoluzione del figlio Nicola Tedesco da reati associativi, revoca del sequestro di prevenzione, morte del marito, comportamento carcerario e partecipazione al trattamento, dichiarazioni del figlio sulla sua non responsabilità, decorso temporale) e avesse compiuto salti logici confondendo legami familiari con attualità di collegamenti mafiosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato e motivato sulla sussistenza o meno dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, specialmente alla luce della disciplina applicabile (art. 3, comma 2, d.l. 31.10.2022, n.162) che richiede, quando la collaborazione è impossibile, elementi idonei a escludere l'attualità dei collegamenti. La Cassazione ha ritenuto che il giudizio del Collegio di merito fosse viziato da errori logici e da omissioni istruttorie (mancata contestualizzazione temporale di frequentazioni, mancato approfondimento del percorso trattamentale, uso indiscriminato dei rapporti familiari come indice di pericolosità). Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Lecce per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Fattispecie di favoreggiamento aggravato ricompresa tra i delitti rilevanti ai fini dell'art. 4-bis Ord. pen.; costituisce il titolo di condanna che determina l'applicazione del regime ostativo di prima fascia

  • art. 4-bis, comma 1 Ord. pen.

    Disciplina degli effetti ostativi sui benefici penitenziari per determinate fattispecie; nel caso si applica la disciplina anteriore alle modifiche del d.l. 31/10/2022, n.162

  • art. 3, comma 2, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (conv. L. 30 dicembre 2022, n. 199)

    purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva

    Prevede che, per condannati per reati indicati in art. 4-bis commessi prima della modifica normativa, l'accesso ai benefici può essere consentito in caso di collaborazione impossibile se emergono elementi che escludono l'attualità dei collegamenti; richiede che il giudice valuti concretamente tali elementi

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma evocata in relazione alle condanne per reati di stupefacenti; alcune condanne dei familiari della ricorrente sono state giudicate alla luce di reati disciplinati da questa disposizione

  • art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen.

    Norme del codice di procedura penale che individuano motivi di ricorso per cassazione (inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto; motivazione insufficiente, contraddittoria o illogica), richiamate dalla ricorrente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di enunciazione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso è stato formulato nei termini richiesti da tale disposizione

Massime di principio

  • Quando la collaborazione con la giustizia è impossibile, il giudice può comunque concedere benefici se sono "acquisiti elementi" che escludono l'attualità di collegamenti mafiosi: è onere del richiedente indicare fatti concreti che rendano altamente probabile l'interruzione dei legami.
  • Il giudice deve attualizzare la valutazione dei collegamenti mafiosi: considerare la distanza temporale dal reato, eventuali avvenimenti successivi (es. morte del congiunto, revoca di sequestri), esiti processuali di terzi (es. assoluzioni) e il percorso trattamentale del detenuto.
  • Il mantenimento di rapporti familiari con soggetti coinvolti in ambienti mafiosi non può di per sé costituire prova dell'attualità di collegamenti criminali; occorre un esame specifico e motivato che colleghi tali rapporti a una partecipazione o continuità con il contesto criminoso.
  • Il giudice non può utilizzare massime di esperienza generiche come surrogato di accertamenti probatori: ogni elemento sospetto deve essere contestualizzato temporalmente e provato quando necessario.
  • La valutazione deve seguire un ragionamento logico-inferenziale esplicitato in motivazione: omissioni su punti rilevanti (ad es. mancato chiarimento sul ruolo familiare, sul percorso trattamentale o sulla tempestività delle frequentazioni) possono determinare l'annullamento del provvedimento.

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