Cassazione Penale, Ordinanza n. 26504/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per evasione è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e priva di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la durata dell'allontanamento come indice ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
individua il reato oggetto della condanna impugnata, cioè l'evasione.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando la motivazione di merito valorizzi elementi sintomatici della non tenuità, come la durata dell'allontanamento.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a invocare la particolare tenuità del fatto senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice di merito a base del diniego.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la durata dell'allontanamento può costituire indice negativo della particolare tenuità del fatto in una vicenda di evasione.
- La censura è generica e quindi inidonea quando non evidenzia vizi logici o giuridici della motivazione impugnata, ma si risolve in una mera riproposizione della richiesta difensiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente può essere onerato delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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