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Sentenza

Sentenza del 12/04/2023 n. 9800 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'AE impugna la decisione della CTR contestando l'illegittima detrazione dell'IVA per: 1) utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello e presunta inosservanza dell'onere probatorio da parte della CTR (violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26/10/1972, n.633 artt.19 ss. e degli artt.2697 e 2729 c.c., art.360 c.p.c. comma 1 n.3); 2) emissione indebita di fatture in regime di sospensione d'imposta ex art.8 del D.P.R. n.633 per cessioni a dichiaranti che si rivelano privi dei requisiti di esportatori abituali (con sequente mancata adozione da parte del cedente delle misure di diligenza richieste); 3) motivazione apparente e illogica della CTR sulla tematica delle operazioni in sospensione d'imposta (art.360 c.p.c. comma 1 n.4). Inoltre l'AE censura che la CTR non ha adeguatamente valutato gli elementi probatori relativi a vendite a prezzo di costo tra concessionari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto infondata o inammissibile la censura relativa all'inversione dell'onere della prova sulle fatture soggettivamente inesistenti, perché l'Amministrazione non aveva fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare la conoscenza o conoscibilita' della frode da parte di MS; ha invece accolto il motivo relativo all'utilizzo improprio del regime di sospensione d'imposta (art.8 DPR 633/1972), rilevando che la CTR non ha valutato se il cedente avesse l'obbligo di diligenza e avesse adottato tutte le misure ragionevoli per non incorrere nella frode, nonostante risultasse accertato che le cessionarie fossero cartiere e le dichiarazioni d'intenti ideologicamente false. Il terzo motivo e' stato assorbito; il secondo motivo, incentrato sulla vendita a prezzo di costo, e' stato rigettato come inammissibile perché rappresentava un riesame del merito già effettuato dalla CTR. Conseguenza: cassazione parziale della sentenza impugnata e rinvio alla CTR di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame sulla questione della sospensione d'imposta e con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'art.8 disciplina la sospensione d'imposta per cessioni a esportatori abituali; la Corte afferma che se la dichiarazione d'intenti e' ideologicamente falsa il cedente non puo' avvalersi del regime di sospensione se, sulla base di elementi presuntivi, disponeva di indizi tali da richiedere l'adozione di misure di diligenza per evitare la frode.

  • Codice Civile

    Art.2697 (onere della prova): la Corte ricorda che spetta all'Amministrazione provare, anche per via indiziaria, la consapevolezza del destinatario dell'evasione; art.2729 riguarda la prova per presunzioni e la valutazione degli elementi indiziari.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4

    Le censure invocate riguardano violazione di legge (n.3) e motivazione apparente/illogica (n.4); la Corte ha valutato queste doglianze differenziandole per i diversi profili di fatto e di diritto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamata in rapporto al principio di adeguata motivazione nel processo tributario; la Corte ha considerato la motivazione della CTR insufficiente rispetto all'obbligo di valutare la diligenza del cedente nelle cessioni in sospensione.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture soggettivamente inesistenti l'onere di prova grava su di essa: deve dimostrare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, tramite elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza o la conoscibilità dell'evasione da parte del destinatario.
  • La regolarita' dei pagamenti e della contabilità e la mera emissione di fatture non escludono automaticamente la conoscenza della frode; tuttavia, se l'Amministrazione non fornisce indizi specifici della consapevolezza, la contestazione puo' decadere.
  • In tema di sospensione d'imposta per cessioni a dichiaranti esportatori abituali, il cedente ha un onere di diligenza: se la dichiarazione d'intenti e' ideologicamente falsa o se i cessionari risultano essere 'cartiere', il cedente deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per accertare la regolarita' dell'operazione, altrimenti si perde il beneficio del regime.
  • La valutazione sulla diligenza del cedente e sull'esistenza di indizi di frode e' di fatto e compete al giudice di merito, che deve esaminare gli elementi probatori nel loro complesso e motivare adeguatamente la scelta delle risultanze ritenute convincenti.
  • Contestazioni relative a prassi commerciali (es. vendite a prezzo di costo tra concessionari) richiedono un giudizio di merito: la semplice riproposizione di un diverso apprezzamento dei fatti in Cassazione è inammissibile se non fondata su vizio di diritto.
  • In presenza di elementi certi di frode da parte dei cessionari (cartiere, mancata esportazione dei beni), il giudice deve verificare se il cedente abbia concretamente adempiuto all'obbligo di diligenza e, in caso contrario, non puo' riconoscere i vantaggi fiscali connessi al regime di sospensione.

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