Ordinanza n. 2255/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva deciso sul ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione I, n. 468 del 16 marzo 2026, resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., relativa al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. In appello è stata proposta domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi di appello né le specifiche censure dedotte contro il diniego del rinnovo o contro la sentenza di primo grado. Il difensore dell’appellante ha presentato un’istanza di rinvio della discussione della domanda cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di rinvio, ritenendola meritevole di accoglimento, e ha rinviato la discussione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 2 luglio 2026. Il Collegio ha riservato ogni provvedimento in rito, sul merito e sulle spese; pertanto non ha ancora valutato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha deciso sulla sospensione degli effetti della sentenza appellata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale norma sulla tutela cautelare in appello; l’ordinanza non ne esplicita l’interpretazione.
art. 60 c.p.a.
Richiamato per qualificare la sentenza appellata come sentenza resa in forma semplificata; l’ordinanza non ne esplicita l’interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un’istanza di rinvio della camera di consiglio cautelare è ritenuta meritevole di accoglimento, il giudice può rinviare la discussione della domanda di sospensione a una successiva camera di consiglio, riservando ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.
- Il mero rinvio della discussione della domanda cautelare non comporta alcuna valutazione anticipata del fumus boni iuris o del periculum in mora e non determina né la sospensione dell’atto o della sentenza impugnata né una decisione sull’appello.
- In presenza dei presupposti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, il giudice amministrativo può ordinare alla Segreteria l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Come è indicizzato
Testo integrale
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