Sentenza del 22/01/2018 n. 840 - Comm. Trib. Prov. Catania
Accertamento imposte - Indebita detrazione costi per operazioni inesistenti - Onere della prova contraria a carico del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: una volta forniti attendibili elementi indiziari sull'inesistenza delle operazioni, l'onere della prova contraria ricade sul contribuente. In assenza della dimostrazione della reale effettuazione delle operazioni e della propria estraneità, non conoscibilità o non riconoscibilità della frode, la detrazione non è riconoscibile e l'accertamento viene confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva fornito elementi e riscontri indiziari ritenuti attendibili per dimostrare l'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture. In tale situazione, il contribuente non può limitarsi a esibire le fatture o a invocare la loro regolare contabilizzazione, ma deve dimostrare la concreta esistenza delle operazioni e la legittima spettanza della detrazione. Il cessionario deve inoltre provare, anche alternativamente, di non essere stato oggettivamente in grado di conoscere le irregolarità delle operazioni pregresse tra cedente e fatturante oppure, pur disponendo della normale capacità cognitiva richiesta dalla propria attività professionale, di non aver potuto superare la propria ignoranza circa il carattere fraudolento delle operazioni collegate.
Norme richiamate
Articolo 40 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi e consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare la dichiarazione sulla base degli elementi acquisiti, comprese le risultanze idonee a contestare costi e componenti reddituali non reali.
Articolo 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento parziale quando emergono elementi specifici e idonei a fondare la rettifica di singole componenti della posizione fiscale del contribuente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fornisce indizi seri, precisi e concordanti sull'inesistenza di un'operazione, il contribuente deve offrire una prova concreta della reale effettuazione della prestazione o cessione; la sola fattura non è sufficiente.
- In caso di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, il cessionario deve dimostrare anche la propria buona fede, provando di non poter conoscere, con l'ordinaria diligenza professionale, la frode o le irregolarità della filiera commerciale.
- La valutazione della buona fede tiene conto del settore di attività, delle competenze professionali del contribuente, delle modalità di pagamento, dei prezzi, della documentazione contrattuale, della struttura dei fornitori e di eventuali anomalie dell'operazione.
- La regolare contabilizzazione, il pagamento tracciabile e il possesso della fattura costituiscono elementi utili ma non decisivi se il complesso degli indizi dimostra che l'operazione non è stata realmente eseguita o che il contribuente avrebbe dovuto riconoscere la frode.
- Per conservare la detrazione, è opportuno documentare preventivamente l'effettività dell'operazione e svolgere verifiche proporzionate sulla controparte, soprattutto quando esistono anomalie commerciali o fiscali.
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