Cassazione Penale, Ordinanza n. 33276/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la statuizione di responsabilità per furto aggravato in concorso, già confermata in appello, con sola riduzione della pena rispetto al primo grado.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Modena, aveva solo ridotto la pena ma confermato la sua responsabilità per furto aggravato in concorso. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, cioè l'esame testimoniale di due persone indicate dalla difesa e dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 507 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché proposta in termini di merito/fatto e perché riproponeva questioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice di appello.
Norme richiamate
art. 507 c.p.p.
ai sensi dell'art. 507 coo. proc. pen.
richiamato quale base della richiesta di assunzione di prova decisiva, ma la censura sulla sua mancata attivazione è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché di merito e già disattesa in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili doglianze che si risolvano in una nuova valutazione del fatto o nella mera riproposizione di censure già esaminate e motivate dal giudice di merito.
- La denuncia di mancata assunzione di prova decisiva è inammissibile in cassazione quando, per come formulata, tende a sollecitare un riesame del merito e non evidenzia un vizio di legittimità autonomo e specifico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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