Ordinanza n. 1578/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il giudice ha ritenuto rilevante la circostanza che il datore di lavoro, dopo avere sottoscritto il contratto di soggiorno, abbia proceduto all'assunzione del lavoratore in ritardo. La questione cautelare concerne quindi l'imputabilità al lavoratore, in buona fede, della condotta tardiva del datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, a un primo esame proprio della fase cautelare, sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza. In particolare, ha escluso che al lavoratore in buona fede possa essere addebitato il comportamento del datore di lavoro che abbia effettuato tardivamente l'assunzione dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 12 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa dell'esame della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare relativa al rigetto di un permesso di soggiorno, il lavoratore straniero in buona fede non può essere penalizzato per il ritardo con cui il datore di lavoro abbia proceduto all'assunzione dopo avere sottoscritto il contratto di soggiorno.
- La sottoscrizione del contratto di soggiorno e la buona fede del lavoratore costituiscono elementi rilevanti, in sede cautelare, per escludere l'imputabilità al lavoratore della condotta tardiva del datore di lavoro e per sospendere l'efficacia del diniego del permesso di soggiorno.
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