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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1865/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva confermato il rigetto dell'istanza volta a dichiarare l'inefficacia della custodia cautelare in carcere. Le censure erano due: (1) nullità/violazione dei diritti di difesa per mancata notifica al difensore di fiducia, nominato poche ore prima dell'udienza di convalida, dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida del fermo (avviso inviato solo al difensore d'ufficio); (2) violazione degli artt. 294 e 302 c.p.p. per mancato rinnovo entro termini dell'interrogatorio di garanzia da parte del Gip di Perugia dopo che quest'ultimo, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., aveva emesso nuova ordinanza che includeva un ulteriore reato (capo D, violazione art. 7 legge 895/1967) e una ulteriore esigenza cautelare (pericolo di fuga).

La decisione

La Corte ha rigettato la prima censura (mancata comunicazione al difensore nominato successivamente): ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo il quale non è necessario ripetere la comunicazione della data quando l'avviso sia stato validamente notificato al difensore che all'epoca risultava assistere l'indagato; inoltre gli indagati non avevano eccepito all'udienza e furono assistiti da altri difensori, sanando l'eventuale omissione. Ha invece accolto parzialmente il secondo motivo: pur riconoscendo che la misura emessa ai sensi dell'art. 27 c.p.p. non perde automaticamente efficacia quando il giudice competente rinnova l'ordinanza, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Gip di Perugia, nella parte in cui ha aggiunto l'esigenza cautelare del "pericolo di fuga" rispetto alla precedente ordinanza (che trattava la reiterazione), fosse fondata su un'esigenza cautelare diversa; perciò, non essendo stato espletato il nuovo interrogatorio nei termini, quella parte della misura è inefficace ai sensi dell'art. 302 c.p.p. L'ordinanza impugnata è dunque annullata senza rinvio limitatamente all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. b) (pericolo di fuga); il resto del ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Consente al giudice competente di emettere una nuova ordinanza cautelare dopo che un altro giudice si è dichiarato incompetente; tuttavia non obbliga automaticamente a un nuovo interrogatorio di garanzia salvo che siano contestati fatti nuovi o le esigenze cautelari siano diverse rispetto all'ordinanza precedente.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Disciplina i termini e le modalità dell'interrogatorio di garanzia; la sua inosservanza può determinare inefficacia della misura relativamente alle parti per le quali il mancato interrogatorio è rilevante.

  • art. 302 cod. proc. pen.

    Prevede l'inefficacia della misura cautelare per vizio procedurale (ad es. mancato interrogatorio) e consente la scindibilità dell'inefficacia, ossia la declaratoria può riguardare solo le parti inficiate del provvedimento.

  • art. 274 lett. b) cod. proc. pen.

    Indica il pericolo di fuga come una delle esigenze cautelari. Nella sentenza tale esigenza, essendo stata aggiunta rispetto alla ordinanza iniziale, è stata considerata diversa e ha reso necessario il rinnovo dell'interrogatorio.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di escludere parti del titolo di imputazione dalla misura cautelare; nel caso di specie il Gip aveva già escluso, su istanza difensiva, il capo di imputazione D dal titolo custodiale.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma sulla notificazione degli atti e avvisi giudiziari; la Corte ha interpretato che la notifica al difensore allora risultante è sufficiente e non richiede ripetizione per ogni successiva sostituzione del difensore.

  • art. 391 cod. proc. pen.

    Riguarda le formalità dell'udienza; evocata nella censura ma la Corte ha ritenuto la lamentata omissione non idonea a determinare nullità rilevante nel caso di specie.

  • art. 7 legge n. 895/1967

    È il reato aggiunto al capo D; la contestazione di tale reato è stata valutata rispetto alla necessità di rinnovo dell'interrogatorio e all'efficacia parziale della misura.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Procedura amministrativa per gli adempimenti conseguenti alla decisione; la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria in base a questa norma.

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di udienza al difensore che all'epoca risultava assistere l'indagato è sufficiente: se l'indagato nomina un nuovo difensore dopo che la comunicazione è stata regolarmente inviata, l'onere di attivazione grava sull'indagato e non è obbligatoria la ripetizione automatica della comunicazione
  • La nullità derivante dalla mancata comunicazione al difensore nominato successivamente può essere sanata se l'indagato è stato comunque assistito da altro difensore e non ha eccepito durante l'udienza
  • La misura emessa ex art. 27 c.p.p. dal giudice competente non richiede necessariamente un nuovo interrogatorio di garanzia, salvo che con la nuova ordinanza siano contestati fatti nuovi o siano indicate esigenze cautelari in tutto o in parte diverse rispetto a quelle dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente
  • L'inefficacia della misura per il mancato interrogatorio è "scindibile": coinvolge soltanto le parti del provvedimento fondate su nuovi fatti o su esigenze cautelari diverse, mentre le altre parti possono rimanere valide
  • Se si contesta l'efficacia di una misura per mancato rinnovo dell'interrogatorio, è importante dettagliare quale parte del provvedimento sia interessata (quale reato o quale esigenza cautelare) per ottenere una declaratoria limitata di inefficacia
  • In pratica, quando il giudice competente rinnova una misura, la difesa dovrebbe evidenziare specificamente eventuali nuovi addebiti o nuove esigenze cautelari per sostenere la necessità di un nuovo interrogatorio entro i termini

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