Cassazione Civile, Ordinanza n. 00107/2025 del 04/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dagli eredi del contribuente, ritualmente comunicata alle controparti, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite. Non è quindi entrata nel merito dei quattro motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di quattro intimazioni di pagamento, fondate su precedenti cartelle relative a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2000, 2002, 2003 e 2004. Il contribuente aveva dedotto di non aver mai ricevuto le cartelle presupposte. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’Ufficio. In cassazione il ricorso era articolato in quattro motivi: 1) violazione delle regole sulle preclusioni istruttorie in appello, per l’ammissione di relate di notifica prodotte solo in secondo grado; 2) violazione delle norme sulla querela di falso e sull’onere della prova, per non avere sospeso il giudizio e per avere ritenuto provata la notifica nonostante la contestazione delle sottoscrizioni; 3) omesso esame del certificato storico di residenza, ritenuto decisivo per dimostrare che il contribuente non abitava più ai recapiti indicati nelle relate; 4) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e sull’uso del servizio postale, poiché le notifiche risultavano affidate a una società privata e non al servizio postale universale. Nelle more, però, gli eredi del contribuente hanno rinunciato al ricorso e chiesto l’estinzione del giudizio, con comunicazione alle controparti.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’ingresso in appello di nuovi documenti.
art. 32 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività della produzione documentale in secondo grado.
art. 58 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per contestare l’ammissibilità di documenti prodotti in appello.
art. 39 D.Lgs. n. 546/92
Richiamato per la dedotta omissione di sospensione del giudizio in pendenza di querela di falso.
art. 222 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della querela di falso.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla notificazione delle cartelle.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per la dedotta omessa valutazione del certificato storico di residenza.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 116 c.p.c. per contestare la motivazione e la valutazione del materiale probatorio.
art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato per contestare la disciplina della notificazione a mezzo posta.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per la disciplina delle notificazioni degli atti tributari.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato per la falsa applicazione della norma sulla notificazione delle cartelle.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato in via consequenziale rispetto alla notificazione delle cartelle di pagamento.
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
Applicato dalla Corte per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata e comunicata alle controparti, determina l’estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- Quando interviene l’estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non decide sul merito delle censure proposte e può regolare le spese secondo le circostanze del caso, anche con compensazione.
- Nei giudizi di legittimità la sopravvenuta rinuncia delle parti ricorrenti assorbe ogni questione relativa all’ammissibilità o fondatezza dei motivi di ricorso.
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