Cassazione Penale, Sentenza n. 29157/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione volto a censurare: a) presunta insufficiente prova della natura e del principio attivo delle sostanze cedute (assenza di perizia tossicologica o narcotest considerato inaffidabile); mancanza di indicazioni sul contenuto degli involucri e sul denaro ricevuto; b) vizio di motivazione e violazione di norme processuali (art. 192 c.p.p. e altre) riguardo alla valutazione probatoria; c) omessa e insufficiente motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sull'entita della pena base e sulla quantificazione degli aumenti per continuazione; d) diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. (lucro di particolare tenuita), dovuto secondo la difesa alla mancata prova della natura e della quantita della sostanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla responsabilita e alla richiesta di attenuante, ritenendo che il compendio probatorio (deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria, foto nitide, precedente arresto in flagranza e contesto territoriale vicino al SERT) fosse idoneo a dimostrare la natura stupefacente degli involucri e la condotta del ricorrente. Ha invece ritenuto fondato il motivo relativo alla motivazione del trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e degli aumenti per continuazione, rinviando la valutazione alla Corte d'Appello di Perugia. Per il resto il ricorso e stato respinto e l'affermazione di responsabilita e stata dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 art. 73 comma 5
citato nel testo come norma di riferimento per la cessione di sostanze stupefacenti
La Corte ha ritenuto applicabile il comma 5 perche, pur non essendo stata determinata tipologia e quantita, gli elementi indiziari e documentali erano sufficienti a configurare la fattispecie delittuosa prevista dal comma 5
D.P.R. 309/1990 art. 80 comma 1 lett. g)
Usata per qualificare l'aggravante relativa alla zona di cessione (area di pertinenza della struttura ospedaliera)
Codice penale art. 81 comma finale
richiamato per la continuazione tra reati
La Corte ha richiamato i criteri per il trattamento della continuazione e ha disposto che il giudice del rinvio motivi distintamente gli aumenti per i reati satelliti
Codice penale art. 133
citato come criterio di determinazione della pena
La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di merito di applicare i criteri di cui all'art.133, ma ha rilevato l'assenza di motivazione specifica sulla quantificazione della pena e sugli aumenti per continuazione nel caso concreto
Codice penale art. 62 n.4
citato in relazione alla circostanza attenuante del lucro di speciale tenuita
La Corte conferma l'orientamento che tale attenuante e applicabile solo se il lucro e marginale e la condotta denota limitata offensivita; nel caso la negazione e stata ritenuta corretta
Codice di procedura penale art. 192
richiamato dal ricorrente su vizio probatorio
La Corte ricorda che la mera violazione di norme processuali non puo' essere autonomamente allegata in cassazione se non quando la norma sia stabilita a pena di nullita; in tema di motivazione la censura deve rispettare i limiti dell'art.606 c.p.p.
Codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. e) e lett. c)
citati nella motivazione sull'ammissibilita dei motivi di cassazione
La Corte ribadisce che i vizi di motivazione sono rimessi ai limiti della lett. e), mentre la lett. c) consente la deduzione di inosservanza di norme processuali solo se previste a pena di nullita; non e consentito eludere i limiti della motivazione trasformando in vizio processuale questioni di merito
Norme procedure emergenziali (art.23 co.8 d.l.137/2020 conv. L.176/2020 e successive modifiche)
citato all'inizio in ordine alle conclusioni scritte per l'udienza
Riferimento procedurale al rito/cautela delle udienze in materia di deposito di conclusioni scritte senza discussione orale
Massime di principio
- In reati di stupefacenti la natura della sostanza puo essere provata anche con mezzi indiziari e testimoniali e con accertamenti di polizia (foto, osservazioni da vicino, arresti in flagranza); l'assenza di perizia tossicologica non e necessariamente dirimente
- Le censure in cassazione che si fondano su vizi di motivazione devono rispettare i limiti dell'art. 606 c.p.p.: non e possibile trasformare questioni di merito in violazioni processuali salvo che la norma sia stabilita a pena di nullita
- La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 (lucro di speciale tenuita) e applicabile ai reati di stupefacenti solo quando il profitto sia marginale e la condotta complessivamente presenti basso grado di offensivita; la semplice modestia del guadagno non basta se ricorrono piu cessioni o rischio per la salute
- La determinazione della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito: e tuttavia necessario che la motivazione specifichi, almeno sinteticamente, i criteri di cui all'art.133 c.p.; se manca ogni spiegazione sulla pena base e sugli aumenti per continuazione la cassazione puo annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio
- In tema di reato continuato il giudice che quantifica la pena complessiva deve individuare la pena base e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, salvo che gli aumenti siano di esigua entita e la motivazione sintetica sia sufficiente
- Prove fotografiche e osservazioni a distanza ravvicinata da parte di ufficiali di polizia giudiziaria possono avere valore probatorio significativo se le immagini sono nitide e il teste puo identificare soggetti e condotte
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