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Sentenza

Sentenza n. 175/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sei provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta al lavoro stagionale rilasciati in favore di lavoratori stranieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, tramite il proprio legale rappresentante, aveva richiesto sei nulla osta al lavoro subordinato stagionale, poi rilasciati e successivamente revocati dalla Prefettura. I provvedimenti di revoca erano motivati dal fatto che il contratto indicato nelle domande non aveva natura di lavoro stagionale e che il codice Ateco dell'impresa non rientrava tra quelli compatibili con il lavoro stagionale agricolo; inoltre, la società non aveva dato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca. I ricorrenti sostenevano, quanto al contratto, che l'indicazione contenuta nella domanda telematica fosse meramente provvisoria e non vincolante, dovendo assumere rilievo il successivo contratto di soggiorno, e che l'eventuale errore fosse sanabile. Quanto al codice Ateco, deducevano che la società avesse già nel proprio oggetto sociale attività di cura del verde e che la mancata indicazione del codice fosse imputabile a un errore del professionista incaricato della gestione amministrativa. Sostenevano inoltre che il codice Ateco non fosse l'unico parametro utilizzabile e che la società avesse successivamente modificato il proprio oggetto sociale e comunicato alla Camera di Commercio l'inizio dell'attività di supporto alla produzione vegetale. Contestavano infine che la normativa di settore prevedesse verifiche sui codici Ateco. La Prefettura aveva altresì richiamato, nella relazione processuale, inadempienze contributive della società; il giudice ha ritenuto tale profilo irrilevante perché costituiva integrazione postuma della motivazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa al contratto, osservando che l'indicazione della tipologia contrattuale nella domanda di nulla osta è necessaria e vincolante ai fini della verifica della disponibilità delle quote d'ingresso, che dipendono dal tipo di lavoro, e del rispetto della disciplina del contratto collettivo applicabile. Non era quindi una semplice indicazione di massima né una mera irregolarità sanabile. Ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa al codice Ateco e all'attività svolta: al momento delle domande la società non esercitava attività agricola, nonostante l'ampiezza del proprio oggetto sociale, che non comprendeva attività agricola né turistico-alberghiera. L'oggetto sociale era stato ampliato solo il 6 maggio 2024 e la dichiarazione di inizio dell'attività di supporto alla produzione vegetale era stata presentata il 13 maggio 2024, contestualmente alla comunicazione di avvio dei procedimenti di revoca, mentre i nulla osta erano stati revocati il 24 maggio 2024. La società non poteva quindi prenotare quote per un'attività agricola futura ed eventuale, sottraendole a imprese che tale attività già svolgevano concretamente. Il richiamo alle inadempienze contributive è stato espunto dal quadro decisorio perché integrante una motivazione postuma, ma ciò non ha inciso sull'esito, fondato autonomamente sugli altri due motivi indicati nei provvedimenti. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999

    L'indicazione del contratto di lavoro nella domanda di nulla osta è necessaria per verificare la disponibilità delle quote d'ingresso e il rispetto delle prescrizioni del contratto collettivo applicabile.

  • art. 44, comma 1, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022

    Concorre a fondare la necessità delle verifiche relative alla tipologia contrattuale indicata nella domanda di nulla osta.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998

    nei settori agricolo e turistico/alberghiero

    Il lavoro stagionale degli stranieri è ammesso nei soli settori agricolo e turistico/alberghiero; il nulla osta non può essere richiesto da un'impresa che, al momento della domanda, non svolga concretamente un'attività rientrante in tali settori.

  • D.P.C.M. 27 settembre 2023

    È richiamato quale disciplina della procedura di concessione dei nulla osta nell'ambito del decreto flussi 2023; il giudice ne applica la disciplina insieme alla circolare congiunta per valutare la legittimità dei nulla osta stagionali.

  • circolare congiunta n. 5969 del 27 ottobre 2023

    È richiamata quale atto applicativo della procedura relativa ai nulla osta per lavoro stagionale nell'ambito del decreto flussi 2023.

Massime di principio

  • Nella domanda di nulla osta al lavoro stagionale, l'indicazione della tipologia di contratto non costituisce una dichiarazione meramente orientativa: essa è necessaria per verificare la disponibilità delle quote d'ingresso e il rispetto della disciplina collettiva applicabile, sicché l'indicazione di un contratto non stagionale impedisce il rilascio del nulla osta stagionale.
  • Il nulla osta al lavoro stagionale può essere richiesto soltanto per attività effettivamente riconducibili ai settori agricolo o turistico-alberghiero e non può essere utilizzato per prenotare una quota in vista di un'attività futura, eventuale o non ancora concretamente esercitata dall'impresa.
  • La successiva modifica dell'oggetto sociale o l'avvio formale dell'attività agricola, intervenuti dopo la presentazione della domanda e in prossimità dell'avvio del procedimento di revoca, non sanano l'originaria carenza dei requisiti sostanziali per il rilascio del nulla osta.
  • Nel giudizio amministrativo l'amministrazione non può fondare la legittimità del provvedimento impugnato su circostanze e motivi non contenuti nella motivazione originaria; il richiamo a ulteriori inadempienze nella relazione processuale costituisce integrazione postuma della motivazione, ma non comporta l'illegittimità dell'atto quando questo resti adeguatamente giustificato da motivi originari autonomi e sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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