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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12545/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito e che contestavano, in sostanza, il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che tali valutazioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione sufficiente e non illogica; nella specie la motivazione era ritenuta adeguata anche in considerazione dei gravi precedenti del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    individua il delitto di evasione, oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito.
  • La valutazione sul trattamento sanzionatorio, inclusa l'applicazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che sia arbitraria, manifestamente illogica o priva di motivazione sufficiente.
  • La conferma di una motivazione adeguata sui precedenti penali e sulla scelta sanzionatoria rende infondato il ricorso che miri solo a rimettere in discussione tali apprezzamenti di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina l'applicazione delle statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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