Ordinanza n. 513/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso e notificato in data 9 luglio 2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione costituito presso la Prefettura di Lodi, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro rilasciato il 23 maggio 2025 all’Impresa individuale -OMISSIS- di -OMISSIS- in favore del ricorrente -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in favore del ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Lodi ha revocato il nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato a suo favore nell'ambito del rapporto con un'impresa individuale. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il Tribunale aveva già sospeso l'efficacia dell'atto, disponendo un motivato riesame entro sessanta giorni; tale ordine non risulta essere stato eseguito dalla Prefettura.
La decisione
Il TAR rileva che la Prefettura di Lodi non ha ottemperato alla precedente ordinanza cautelare. Reitera quindi l'ordine all'Amministrazione di procedere a un motivato riesame entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, avvertendo che l'ulteriore inottemperanza potrà essere valutata ai fini probatori ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Conferma, nelle more del riesame, la sospensione dell'efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta. Il giudizio è rinviato alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026; non è adottata una decisione definitiva sull'annullamento dell'atto né risultano statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione dell'efficacia dell'atto è confermata nelle more del motivato riesame amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento della parte che non ottempera all'ordine di esibizione o, secondo quanto richiamato nell'ordinanza, dall'ulteriore inottemperanza dell'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue un ordine contenuto in una precedente ordinanza cautelare di procedere a un motivato riesame, il giudice può reiterare l'ordine, riducendo il termine assegnato e prospettando conseguenze probatorie per l'ulteriore inottemperanza.
- La sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto impugnato può essere confermata nelle more dell'adempimento dell'ordine di riesame e della definizione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 274/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 1047/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 54/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 170/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →