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Ordinanza

Ordinanza n. 2417/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna n. 57/2026, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. per la riforma dell'ordinanza con cui il TAR Emilia-Romagna aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificati né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso principale; emerge soltanto la deduzione di un pregiudizio connesso allo svolgimento di eventi sportivi, la cui attualità è stata posta a fondamento dell'istanza cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto non sussistente, allo stato, il necessario requisito del pregiudizio grave e irreparabile. In particolare, ha valorizzato il fatto che l'udienza di merito davanti al TAR di Bologna era già fissata per settembre, circostanza idonea ad assicurare una sollecita definizione della controversia in sede ordinaria. Ha inoltre rilevato che, durante il periodo estivo, gli eventi sportivi risultano in larga misura sospesi o sensibilmente ridotti, con conseguente attenuazione dell'attualità del danno prospettato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare; l'istanza è stata respinta per difetto del pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento della misura di oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, la concessione della misura presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile attuale; la mera prospettazione di un danno non adeguatamente attuale non è sufficiente.
  • La già fissata udienza di merito in tempi ravvicinati può escludere il periculum in mora quando assicuri una sollecita definizione della controversia in sede ordinaria.
  • La riduzione o sospensione temporanea delle attività cui è collegato il danno dedotto può attenuare l'attualità del pregiudizio e giustificare il rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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