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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47584/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale e condannato il ricorrente per contrabbando di tabacchi lavorati (artt. 291-bis, comma 2 e 296, comma 2 DPR n. 43/1973). Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione delle norme richiamate, vizio di motivazione e travisamento della prova: contesta la valutazione della recidiva (sostiene che vi sia un unico precedente non infraquinquennale e dunque non sussiste la recidiva di cui all'art. 296 DPR 43/1973) e sostiene che l'art. 5 del d.lgs. n. 8/2016 non si applichi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore; chiede l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che, nel corso del procedimento, è entrato in vigore il d.lgs. 141/2024 che, all'art. 84, ha depenalizzato (con trasformazione in illecito amministrativo) la detenzione/vendita di tabacchi lavorati di contrabbando fino a 15 chilogrammi convenzionali (in assenza di circostanze aggravanti). Poiché il fatto contestato riguardava la detenzione a fini di vendita di 3.600 grammi (3,6 kg) e non ricorrevano le aggravanti dell'art. 85, la condotta non aveva più rilievo penale alla data di entrata in vigore della nuova norma. Applicando l'art. 2, comma 2, cod. pen. (beneficio della legge posteriore più favorevole), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto come reato e ha disposto la trasmissione degli atti all'autorità competente per gli eventuali profili amministrativi.

Norme richiamate

  • DPR n. 43/1973 (testo unico delle leggi doganali)

    artt. 291-bis, comma 2 e 296, comma 2

    Norme originariamente considerate dalla Corte d'appello per configurare il reato di contrabbando di tabacchi lavorati; tuttavia la loro efficacia penale rispetto al caso è stata soppiantata dalla successiva normativa che ha depenalizzato la condotta per le quantità indicate.

  • d.lgs. 141/2024

    art. 84: depenalizzazione e rideterminazione delle sanzioni in relazione alle quantità (fino a 15 kg illecito amministrativo, oltre due anni di reclusione fino a cinque per maggiori quantità); art. 85: circostanze aggravanti

    La Corte ha ritenuto che l'art. 84 abbia trasformato in illecito amministrativo la detenzione/importazione di tabacchi lavorati di contrabbando fino a 15 kg (se non ricorrono le aggravanti), perciò la condotta del ricorrente (3,6 kg) non è più perseguibile penalmente.

  • codice penale

    art. 2, comma 2: "nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali"

    Applicazione automatica del principio di retroattività della legge penale più favorevole: la nuova normativa depenalizzante si applica al fatto, comportando l'annullamento della condanna e la cessazione degli effetti penali.

  • d.lgs. n. 8/2016

    art. 5 (richiamato dalla difesa)

    La difesa aveva contestato l'applicabilità di talune norme per i fatti anteriori alla loro entrata in vigore; la Corte non ha dovuto approfondire tale questione sostanzialmente perché l'intervento del d.lgs. 141/2024, successivo e più favorevole, ha reso irrilevante la precedente discussione.

  • Giurisprudenza

    Sez. 3 n. 35156/2017 (richiamata in ricorso)

    Citata dalla difesa in supporto della tesi sulla non applicabilità retroattiva di talune modifiche legislative; la Corte di cassazione ha comunque deciso sul ben più favorevole principio di retroattività della depenalizzazione intervenuta con d.lgs. 141/2024.

Massime di principio

  • Se, nel corso del procedimento, interviene una legge posteriore che depenalizza il fatto o ne riduce la sanzione in modo più favorevole, tale legge si applica retroattivamente in virtù dell'art. 2 cod. pen. e il provvedimento penale sfavorevole al reo va annullato o adeguato.
  • La trasformazione di una condotta da reato a illecito amministrativo (entro soglie quantitative) esclude la rilevanza penale per i fatti rientranti nei limiti previsti dalla nuova norma, salvo che ricorrano specifiche circostanze aggravanti che mantengano la rilevanza penale.
  • Le questioni relative alla recidiva o ad altri precedenti penali possono diventare irrilevanti se la norma vigente al momento della decisione rende il fatto non punibile; tuttavia, se la nuova norma mantiene la rilevanza penale, la recidiva rimane elemento decisivo per la quantificazione della pena.
  • La data di entrata in vigore della norma più favorevole è cruciale: per fruire della retroattività è necessario che la legge posteriore sia entrata in vigore prima della decisione definitiva che mantiene la condanna o, in caso di giudizio in corso, che sia applicabile al processo pendente.
  • Quando la fattispecie è trasformata in illecito amministrativo, gli atti possono essere trasmessi all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e per gli eventuali provvedimenti amministrativi connessi.

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