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Ordinanza

Ordinanza n. 903/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento del silenzio serbato dall’ASP di Siracusa sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 04.06.2025, per l’ostensione della documentazione, meglio infra specificata, relativa ai Dirigenti Biologi e Medici assegnatari di incarico dirigenziale ex art.15 ter d.lgs.502/92, conferito con delibera D.G. n. 786 del 24.5.25; nonché per la condanna dell’ASP di Siracusa alla consegna di copia autentica ed integrale di tutti gli atti e documenti relativi alle procedure di assegnazione degli incarichi ex art.15 ter d.lgs.502/92.

Giustizia amministrativa202501549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato dall’ASP di Siracusa sull’istanza di accesso del 4 giugno 2025 relativa alla procedura di conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 15-ter d.lgs. 502/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio dell’ASP di Siracusa formatosi sull’istanza di accesso concernente la documentazione relativa agli incarichi dirigenziali conferiti con delibera del Direttore generale n. 786 del 24 maggio 2025. Ha chiesto l’ostensione, per ciascuno dei dirigenti indicati nell’istanza, dei curricula, delle domande di partecipazione, delle valutazioni monocratiche e collegiali, degli atti e documenti contenuti nei fascicoli esaminati dall’Unità operativa Risorse umane, nonché di una precedente delibera commissariale. La documentazione riguarda soggetti terzi, potenzialmente titolari di un diritto alla riservatezza. Il ricorso è stato notificato soltanto a una dei dirigenti menzionati, mentre gli altri soggetti individuati sono stati ritenuti controinteressati.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di accesso. Ha rilevato che tutti i dirigenti espressamente indicati nella richiesta, in quanto soggetti terzi i cui diritti alla riservatezza potrebbero essere compromessi dall’ostensione, rivestono la qualità di controinteressati ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990. Applicando l’art. 116 c.p.a. e la disciplina sull’integrazione del contraddittorio richiamata dagli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non ancora destinatari della notificazione. È stato assegnato termine fino al 10 aprile 2026 per effettuare le notifiche e fino al 20 aprile 2026 per depositare la prova dell’avvenuta integrazione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

    Sono controinteressati i soggetti terzi individuati o facilmente individuabili dalla natura dei documenti richiesti e titolari di un interesse alla riservatezza potenzialmente leso dall’accesso.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio in materia di accesso si applica ai controinteressati la disciplina sull’integrazione del contraddittorio.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base processuale, richiamata nel dispositivo, per ordinare l’integrazione del contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    Disciplina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie preterm esse.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso avverso il diniego o il silenzio sull’istanza di accesso, sono controinteressati tutti i soggetti terzi individuati o facilmente individuabili dalla documentazione richiesta il cui diritto alla riservatezza potrebbe risultare compromesso dall’ostensione.
  • Quando l’istanza di accesso riguarda documenti riferibili a più soggetti terzi, il ricorso deve essere notificato a tutti coloro che rivestono la qualità di controinteressati; la notificazione soltanto ad alcuni non consente la definizione della controversia nel merito.
  • Nel giudizio in materia di accesso, il giudice amministrativo può ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi della disciplina processuale applicabile, assegnando un termine per le notifiche e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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