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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29039/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del 28/06/2022. La ricorrente denunciava: 1) vizio del contraddittorio per mancata notifica dell'avviso di udienza camerale al domicilio eletto all'estero (notifica effettuata invece via PEC al difensore d'ufficio); 2) irregolarità nel termine di notifica dell'avviso per il giudizio camerale, notificato con sei giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine per impugnare; 3) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) del reato di truffa; 4) vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto come truffa consumata; 5-6) vizi relativi al trattamento sanzionatorio nel merito e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assoluta genericità ai sensi degli artt. 606, 581, 591 c.p.p., rilevando la mancata comparazione con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare: 1) la notifica al difensore è stata ritenuta rituale ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ed è stata esclusa l'efficacia dell'elezione di domicilio estero quando l'imputata dimora in Italia; la doglianza è inoltre stata considerata meramente enunciativa; 2) l'eventuale inosservanza del termine di notifica è relativa e sanabile, non accompagnata da concreto pregiudizio; 3) le censure sul dolo erano questioni di fatto e valutazione della prova, patrimonio del giudice di merito, e soggette ai limiti di sindacato in Cassazione data la conformità verticale dell'accertamento; 4) la qualificazione della condotta come truffa consumata è stata ritenuta corretta e conforme alla giurisprudenza consolidata (dato il decremento patrimoniale della vittima e la locupletatio dell'agente); 5-6) la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la misura della pena e la negazione delle circostanze attenuanti in considerazione dell'intensità del dolo e dell'assenza di elementi positivi. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Articolo richiamato nella motivazione per definire i limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione (manifesto carattere infondato o genericità delle doglianze).

  • Codice di procedura penale, art. 581

    Richiamato unitamente ad altri articoli del codice per i criteri di inammissibilità e per il sindacato in Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 591

    Richiamato come norma procedurale collegata ai poteri della Corte e ai limiti del ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 161, comma 4

    Interpretato nel senso che la notifica al difensore è valida ai fini del contraddittorio e che l'elezione di domicilio all'estero presso un familiare è inidonea se l'imputato dimora in Italia.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, co. 8

    Richiamato per la procedura di trattazione con contraddittorio scritto (consentendo il ricorso e le controdeduzioni scritte).

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi che non affrontano specificamente e puntualmente la motivazione della sentenza impugnata sono frequentemente dichiarati inammissibili per genericità.
  • La notifica al difensore (anche tramite PEC) è generalmente considerata valida ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; l'elezione di domicilio all'estero può essere inefficace se l'interessato ha effettiva dimora in Italia.
  • Le censure circa vizi di fatto, valutazione della prova o del dolo sono difficilmente accolte in Cassazione quando il giudizio di merito è sostenuto da motivazione logica e non contraddittoria e sussiste conformità verticale degli accertamenti.
  • Per la qualificazione della truffa come reato consumato la giurisprudenza valuta la 'deminutio patrimonii' della vittima e la 'locupletatio' dell'agente; se tali elementi sono accertati la consumazione è configurata.
  • Le irregolarità relative nelle notifiche o termini processuali possono essere sanate se non tempestivamente dedotte o non accompagnate da concreto pregiudizio per la parte interessata.
  • Il rigetto delle attenuanti generiche e la determinazione della pena devono risultare da motivazione che valuti l'intensità del dolo e le modalità della condotta; in assenza di elementi positivi la mancata concessione è giustificata.

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