Sentenza n. 9889/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento del parere negativo da parte del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse finanziarie avente ad oggetto il calcolo TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art.1, comma 98 della legge 30 dicembre 2021, n.234, notificato tramite PEC il 13/07/2022; per la mancata adozione del provvedimento da parte dell’INPS, per il personale in quiescenza, attraverso il meccanismo del silenzio rifiuto, ovvero sia silenzio inadempimento di cui all’art.2, secondo comma della L.07/08/1990 n. 241, successivamente modificato e integrato dal comma 3, dell’art.7, L.18 giugno 2009, n.69, successivamente modificata dalla legge 7 agosto 2015, n.124 e successivamente dalla legge 28 dicembre 2015 n.221 afferente le richieste presentate e concernenti il calcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art.1, comma 98 delle legge 30 dicembre 2021, n. 234
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere negativo del Ministero dell'Interno sul computo integrale dei sei scatti stipendiali nel TFS e silenzio-inadempimento dell'INPS sulle istanze di riliquidazione del TFS
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di servizio ed ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del parere ministeriale negativo e l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'INPS, nonché la rideterminazione del TFS con inclusione integrale dei sei scatti stipendiali. Hanno dedotto: violazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, in relazione all'art. 1, comma 98, l. n. 234/2021 e all'art. 4 d.lgs. n. 165/1997; eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti; difetto di motivazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 98, l. n. 234/2021; disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato e, all'interno del Corpo dei Vigili del Fuoco, tra chi cessa dal servizio prima del 2028 e chi vi cessa dal 2028 in poi; violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost.; violazione dell'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 per il silenzio dell'INPS. È stata inoltre chiesta la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1, comma 98, l. n. 234/2021, nella parte in cui prevede una progressiva attribuzione degli scatti, da uno nel 2022 a sei nel 2028, anziché il loro riconoscimento immediato e integrale.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni di difetto di legittimazione passiva: il Ministero dell'Interno è legittimato in quanto amministrazione di servizio, tenuta a trasmettere i dati necessari alla liquidazione del trattamento e a indicare nella comunicazione di cessazione la spettanza del beneficio; l'INPS è legittimato perché gestisce la prestazione previdenziale e nei suoi confronti è stato dedotto il silenzio-inadempimento. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il beneficio previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 riguarda le Forze di polizia individuate dall'art. 16 l. n. 121/1981 e non è estensibile al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'art. 1, comma 98, l. n. 234/2021 ha introdotto per i Vigili del Fuoco un autonomo e graduale percorso di armonizzazione, attribuendo uno, due, tre, cinque e sei scatti rispettivamente dal 2022, 2023, 2024, 2027 e 2028. La gradualità è stata ritenuta ragionevole, considerata la diversa situazione ordinamentale di partenza, la finalità di armonizzazione e la necessità di reperire le risorse finanziarie. Non sussiste disparità di trattamento né rispetto alle Forze di polizia, né tra dipendenti collocati a riposo in momenti diversi, poiché il fluire del tempo può costituire un elemento obiettivo di differenziazione nell'ambito di una riforma. Non è stata ravvisata neppure violazione dell'art. 36 Cost., poiché il differimento riguarda soltanto gli incrementi aggiuntivi e non l'erogazione dell'intero TFS; tali incrementi non compromettono la funzione previdenziale dell'indennità. La questione di legittimità costituzionale è stata implicitamente ritenuta non rilevante e non manifestamente fondata. Il motivo sul silenzio dell'INPS è stato assorbito nel complessivo rigetto della pretesa. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 98, l. n. 234/2021
In sede di prima applicazione, le risorse di cui comma 100 sono destinate all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolare sull’ultimo stipendio tabellare ... in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028.
La disposizione introduce per il personale dei Vigili del Fuoco un autonomo beneficio di sei scatti, attribuito gradualmente secondo le decorrenze espressamente previste, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale della Polizia di Stato ... e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ... sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento.
Il beneficio si applica alle Forze di polizia individuate dalla normativa di riferimento, ma non comprende il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
art. 16 l. n. 121/1981
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia ... l'Arma dei carabinieri ... il Corpo della guardia di finanza ... [nonché] il Corpo degli agenti di custodia ... e il Corpo forestale dello Stato.
La norma delimita la nozione di Forze di polizia rilevante per l'applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987; il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non vi è ricompreso.
art. 19 l. n. 183/2010
Riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze armate e delle Forze di polizia e costituisce il quadro normativo del progressivo percorso di armonizzazione.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
È richiamato dall'art. 1, comma 98, l. n. 234/2021 per il computo degli aumenti previsti.
art. 2, comma 2, l. n. 241/1990
Invocato dai ricorrenti con riferimento al silenzio-inadempimento dell'INPS, senza che la pretesa sia accolta.
art. 3 Cost.
La gradualità temporale del beneficio e la differenziazione rispetto alle Forze di polizia sono compatibili con il principio di uguaglianza, poiché le situazioni comparate non sono identiche e il fluire del tempo può costituire un elemento obiettivo di differenziazione.
art. 36 Cost.
Il differimento degli incrementi aggiuntivi non viola il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, poiché non riguarda l'intero TFS e non ne compromette la funzione previdenziale.
art. 97 Cost.
Non risulta violato dalla disciplina graduale di armonizzazione.
art. 81 Cost.
La necessità di reperire risorse e salvaguardare la tenuta dei conti pubblici concorre a giustificare la gradualità dell'armonizzazione.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 è riservato al personale appartenente alle Forze di polizia individuate dall'art. 16 l. n. 121/1981 e non può essere esteso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in assenza di una specifica previsione normativa.
- L'art. 1, comma 98, l. n. 234/2021 introduce per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco un autonomo beneficio di sei aumenti periodici, da attribuire secondo una progressione temporale espressamente stabilita, senza riconoscimento immediato e integrale per le cessazioni anteriori al 2028.
- La progressiva armonizzazione dei trattamenti previdenziali di categorie caratterizzate da differenti discipline ordinamentali non viola il principio di uguaglianza quando la gradualità è ragionevolmente collegata alla diversa situazione di partenza, alla finalità della riforma e alla necessità di assicurare la copertura finanziaria degli oneri.
- Il diverso trattamento derivante dalla cessazione dal servizio in momenti temporali differenti non integra, di per sé, una violazione dell'art. 3 Cost., poiché il fluire del tempo può costituire un criterio obiettivo di delimitazione dell'ambito di applicazione di una nuova disciplina.
- Il differimento degli incrementi aggiuntivi incidenti sul calcolo del TFS non viola l'art. 36 Cost. quando non incide sulla corresponsione dell'intero trattamento di fine servizio e gli incrementi siano parte di un percorso di armonizzazione con decorrenza definita e non indefinita.
- Nel giudizio sulla riliquidazione del TFS, l'amministrazione di servizio e l'ente previdenziale sono entrambi legittimati passivamente quando la prima deve certificare e trasmettere i dati utili alla liquidazione e il secondo è competente alla corresponsione della prestazione.
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