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Sentenza

Sentenza del 22/09/2022 n. 27710 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'ottemperanza alla sentenza definitiva che aveva riconosciuto a M.G. il rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990-1992 (ai sensi della L. 27/12/2002, n. 289, art. 9, co. 17). L'Agenzia impugna la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ordinato il pagamento integrale delle somme, sostenendo invece di avere correttamente applicato le limitazioni di spesa previste dalla L. 23/12/2014, n. 190, art. 1, co. 665, come modificata dal D.L. 20/06/2017, n. 91, art. 16-octies, e dal relativo provvedimento direttoriale del 26/09/2017, che prevedono la riduzione del 50% dei rimborsi qualora le istanze eccedano le risorse stanziate e la possibilità di non procedere ulteriormente a rimborsi una volta esaurite le risorse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR di Catania affinché provveda conformemente al principio di diritto formulato. La Corte ha ribadito che le norme sopravvenute (D.L. 91/2017 e provvedimento direttoriale) disciplinano le modalita di effettuazione del rimborso e si applicano nella fase di esecuzione/ottemperanza; tuttavia esse non estinguono né riducono sostanzialmente il diritto al rimborso accertato con sentenza irrevocabile. Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, se incapienti, deve attivare le procedure di contabilità pubblica (anche nominando commissario ad acta e adottando lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare attuazione al giudicato; non è ammessa una falcidia definitiva del credito del contribuente. La CTR dovrà ora accertare concretamente la capienza delle risorse e determinare il quomodo dell'esecuzione secondo il principio delineato.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17

    norma che riconosce la definizione agevolata o, per chi ha gia' pagato, il rimborso del 90% dell'IRPEF per i soggetti colpiti dal sisma del 1990

    fonte del diritto sostanziale del contribuente al rimborso; la sentenza di merito ha accertato il diritto sulla base di questa norma

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    "In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi."

    disciplina le modalita' di effettuazione dei rimborsi tenendo conto dei limiti di spesa; e' norma attuativa che incide sulla fase esecutiva/attuatva e non sul diritto sostanziale accertato in cognizione

  • D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies (convertito con L. 3 agosto 2017, n. 123)

    modifica la disciplina operando la riduzione del 50% e prevedendo la priorita' di erogazione in ordine cronologico delle istanze fino a concorrenza delle somme stanziate

    ius superveniens che opera in sede di attuazione/ottemperanza: si applica ai rimborsi eseguiti dopo la sua entrata in vigore ma non abroga o elimina il diritto gia' accertato in sentenza

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017 (n. 195405/2017)

    "l'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate ... applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute" e "provvede periodicamente ad erogare gli importi ... a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota, fino a concorrenza delle somme stanziate."

    stabilisce le modalita' operative di applicazione dei limiti di spesa previsti dalla normativa citata; e' attuativa e rilevante nella fase di esecuzione

  • D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 29 (convertito L. 28 febbraio 2020, n. 8)

    aumento dello stanziamento complessivo fino a Euro 160.000.000,00 senza ripartizione annuale

    intervento successivo che riguarda la quantificazione delle risorse disponibili per l'attuazione dei rimborsi, senza modificare il principio che la disciplina resta di natura attuativa

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70

    disciplinante il giudizio di ottemperanza e i limiti di impugnazione delle decisioni in quella sede

    la giurisprudenza della Cassazione interpreta l'art. 70 nel senso che il giudice dell'ottemperanza puo' integrare e precisare il dictum del giudicato e compiere accertamenti necessari all'attuazione, e che i profili relativi alle modalita' di attuazione sono deducibili in questa sede

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 2 (conv. L. 28 dicembre 1997, n. 30) e D.M. 1/10/2002 e D.M. 24/6/2015

    norme che prevedono lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso emesso dallo Stato in presenza di provvedimenti giurisdizionali ed insufficiente disponibilita' sul capitolo di spesa

    strumento contabile che il giudice dell'ottemperanza, il commissario ad acta o l'amministrazione possono utilizzare per eseguire comunque il pagamento in attesa dell'afflusso di risorse, evitando la definitiva estinzione del diritto

Massime di principio

  • Le norme sopravvenute che limitano la spesa pubblica (ius superveniens) incidono sulle modalita' di attuazione del rimborso e devono essere valutate nella fase esecutiva/di ottemperanza, non nella fase di cognizione dove si accerta il diritto sostanziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza ha il potere e il dovere di verificare la disponibilita' dei fondi stanziati e di precisare il quomodo dell'esecuzione del giudicato; puo' nominare commissario ad acta e ordinare procedure contabili speciali per assicurare l'attuazione.
  • La carenza temporanea di risorse non estingue né riduce in via sostanziale il credito giudizialmente accertato: il diritto al saldo permane e l'attuazione puo' essere differita o eseguita tramite strumenti contabili (es. ordine di pagamento in conto sospeso).
  • Se l'Amministrazione deduce l'incapienza di fondi, in sede di ottemperanza deve essere posta verifica concreta della capienza e delle altre istanze concorrenti; il giudice dell'ottemperanza deve compiere gli accertamenti necessari anche d'ufficio per determinare le modalita' di esecuzione.
  • Le questioni relative ai limiti di stanziamento devono essere sollevate e trattate nel giudizio di ottemperanza e non possono in genere essere utilizzate per paralizzare o ridurre il diritto in sede di cognizione.
  • Per il contribuente, l'eventuale pagamento parziale non pregiudica la facolta' di ottenere in futuro il saldo: e' opportuno richiedere nel ricorso per ottemperanza che il giudice indichi espressamente il quomodo dell'esecuzione e, se necessario, la nomina del commissario ad acta.

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