Cassazione Penale, Sentenza n. 29367/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di un'imputata per truffa aggravata, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto, in sintesi: a) l'erronea applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p., sostenendo che tale disposizione fosse stata abrogata e che ciò incidesse sulla determinazione della pena; b) la nullità del processo per un preteso errore nell'identificazione dell'imputata, poiché inizialmente il procedimento era stato iscritto a carico di una persona con generalità parzialmente diverse e l'esatta identificazione sarebbe avvenuta solo in sede di rinvio, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa e dell'eventuale scelta di riti alternativi. La ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che, pur essendo stata abrogata la previsione del comma 2-bis dell'art. 640 c.p., nel capo di imputazione permaneva il richiamo alla circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, n. 5, c.p. e che la truffa realizzata a distanza mediante strumenti telematici continua a integrare l'aggravante dell'aver approfittato di circostanze di tempo, luogo e persona tali da ostacolare l'identificazione dell'agente. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, affermando che l'incertezza sulle generalità è irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona processata e che, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato che il procedimento aveva comunque riguardato la stessa persona, essendo l'errore limitato alla data di nascita e non all'identità dell'autrice del fatto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
comma 2, n. 2-bis; terzo comma
La Corte ha affermato che la soppressione del comma 2-bis non esclude la rilevanza dell'aggravante comune dell'art. 61, n. 5, c.p. richiamata nel capo di imputazione; la condotta truffaldina realizzata a distanza con strumenti telematici può comunque integrare l'aggravante per modalità idonee a ostacolare l'identificazione dell'agente.
art. 61 n. 5 c.p.
L'aggravante comune resta applicabile quando il fatto è commesso approfittando di circostanze di tempo, luogo o persona tali da agevolare la schermatura dell'identità dell'agente e da rendere più difficile il controllo preventivo della condotta.
art. 130 c.p.p.
L'errore sulle generalità può essere rettificato se è certa l'identità fisica della persona sottoposta a processo; l'inesattezza anagrafica non determina nullità del procedimento quando non vi sia equivoco sul soggetto effettivamente giudicato.
art. 68 c.p.p.
La norma è richiamata nel ricorso quale parametro per dedurre un preteso vizio legato all'identità dell'imputata, ma la Corte non ne ha ravvisato applicazione decisiva nel caso concreto.
art. 620, lett. g), c.p.p.
La disposizione è evocata dalla difesa come base dell'annullamento richiesto per il dedotto errore di identificazione, ma la Corte ha escluso la sussistenza del vizio.
art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p.
La Corte ha rilevato che tale aggravante è stata abrogata dal d.l. 11 aprile 2025 n. 48, convertito nella l. 9 giugno 2025 n. 80, ma ha precisato che nel caso concreto permaneva l'aggravante comune ex art. 61, n. 5, c.p.
art. 11, comma 2, lett. a), d.l. 11 aprile 2025 n. 48
È richiamato come norma abrogatrice della previsione del comma 2-bis dell'art. 640 c.p.
art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), l. 28 giugno 2024 n. 90
La Corte lo menziona per distinguere la nuova fattispecie di truffa telematica aggravata commessa a distanza, avente disciplina successiva e diversa dalla circostanza comune richiamata nel giudizio.
Massime di principio
- Nella truffa commessa a distanza mediante strumenti telematici, l'aggravante comune dell'aver approfittato di circostanze di tempo, luogo o persona può essere ravvisata quando la distanza tra autore e vittima consente di schermare l'identità dell'agente e di rendere più difficile il controllo preventivo da parte della persona offesa.
- L'abrogazione di una specifica previsione aggravatrice non esclude l'applicazione di un'aggravante comune già richiamata nell'imputazione, se la descrizione fattuale del capo d'accusa continua a integrare i relativi presupposti.
- L'errore sulle generalità dell'imputato non determina nullità del processo se sia comunque certa l'identità fisica della persona sottoposta a procedimento; in tal caso l'inesattezza anagrafica è sanabile con rettifica ex art. 130 c.p.p.
- Le doglianze relative all'impossibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa per un errore identificativo non sono fondate quando gli atti dimostrino che il procedimento ha sempre riguardato la stessa persona, e che l'errore sia rimasto circoscritto a dati anagrafici inesatti.
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