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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12646/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando i motivi in parte inediti, in parte aspecifici e comunque manifestamente infondati. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi, con ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per concorso in falsità materiale e ideologica in atto pubblico e uso di atto falso, con pena di dieci mesi di reclusione. Con il primo motivo deduceva carenza motivazionale e violazione di legge in ordine al concorso dell'art. 110 c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sul punto; la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era inedita, poiché non risultava specificamente proposta in appello. Con il secondo motivo contestava l'interpretazione degli artt. 476, 479 e 482 c.p. e la qualificazione giuridica dei fatti, oltre a sostenere l'innocuità della falsità e a negare il concorso con la truffa ex art. 640 c.p.; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e reiterativo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la falsa attestazione di avvenuta revisione di un veicolo integra falso ideologico in atto pubblico e può concorrere con la truffa. Con il terzo motivo lamentava nullità della ricognizione fotografica e violazione delle norme sulle prove, censurando la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha escluso la censurabilità in cassazione di tali apprezzamenti di merito e ha ritenuto utilizzabile l'individuazione fotografica quale prova atipica, oltre a rilevare che il verbale era stato acquisito con consenso delle parti. Con il quarto motivo contestava l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, deducendo violazione degli artt. 493, comma 3, e 210 c.p.p.; la Corte ha osservato che la questione era nuova, che la parte avrebbe dovuto dedurre tempestivamente eventuali profili di incompatibilità a testimoniare, e che non era stata allegata alcuna contestazione nel momento dell'acquisizione consensuale. Con il quinto motivo invocava la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito che escludeva la tenuità, valorizzando la particolare rilevanza del bene giuridico fede pubblica e la non lieve offensività della condotta.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Il motivo sul concorso di persone è stato ritenuto inammissibile perché non previamente dedotto in appello.

  • art. 476 c.p.

    Richiamato quale disposizione incriminatrice per la falsità materiale in atto pubblico contestata.

  • art. 479 c.p.

    Richiamato quale disposizione incriminatrice per il falso ideologico in atto pubblico contestato.

  • art. 482 c.p.

    Richiamato quale norma sull'uso del falso contestata nel caso concreto.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare la preclusione alla deduzione in cassazione di questioni non già specificamente devolute in appello.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    Citate nel richiamo alla memoria difensiva depositata.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Citate nel richiamo alla memoria difensiva depositata.

  • art. 189 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla prova atipica e alla dedotta nullità della ricognizione fotografica.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova e al limite del sindacato di legittimità.

  • art. 493, comma 3, c.p.p.

    È richiamato per affermare che l'acquisizione consensuale degli atti comporta rinuncia al contraddittorio sul punto.

  • art. 210 c.p.p.

    Richiamato nel motivo relativo all'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla disciplina delle incompatibilità a testimoniare.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa perché la condotta è stata ritenuta non tenue e offensiva di un bene di particolare rilievo.

  • art. 640 c.p.

    Il ricorso è stato respinto sul punto perché il delitto di truffa è stato ritenuto concorrente con i reati di falso contestati.

  • art. 507 c.p.p.

    Richiamato per sottolineare che l'attivazione ufficiosa del giudice sulla prova è eccezionale e non sostituisce l'onere della parte di dedurre le incompatibilità.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato indirettamente nella parte in cui la censura sulla motivazione non può essere veicolata come violazione processuale.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato indirettamente nel ragionamento sull'ammissibilità delle censure motivazionali.

  • art. 493 cod. prov. pen.

    Richiamo evidentemente materiale al testo del codice di rito, usato per indicare la disciplina dell'assunzione della prova su richiesta delle parti.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la deduzione per la prima volta di questioni o profili di vizio non specificamente devoluti in appello, quando la loro valutazione richieda accertamenti di fatto.
  • La censura di motivazione non può essere surrettiziamente proposta come violazione di legge processuale per superare i limiti del sindacato di legittimità sugli apprezzamenti di merito.
  • La falsa attestazione resa da soggetto munito di poteri certificativi nell'ambito di un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico integra falso ideologico in atto pubblico.
  • La prova dichiarativa e l'individuazione fotografica, quando siano state acquisite validamente e la parte non abbia tempestivamente eccepito specifiche incompatibilità o nullità, possono essere valorizzate dal giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come meri apprezzamenti di fatto.
  • Il riconoscimento fotografico costituisce prova atipica utilizzabile dal giudice secondo il libero convincimento, se supportato da elementi di attendibilità della persona che identifica.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il reato offende un bene giuridico di particolare rilevanza e la condotta non presenta connotati di lieve offensività.
  • La truffa può concorrere con i reati di falso quando le condotte integrano autonomamente entrambi gli illeciti.
  • In caso di acquisizione consensuale della prova ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p., la parte che vi ha aderito non può poi dolersi in cassazione della mancanza di contraddittorio sul medesimo atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveFalsità in atto pubblicoUso di atto falsoTruffaCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioParte generale
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologica
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della provaNullità processuale

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