Cassazione Penale, Sentenza n. 11117/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del giudice di rinvio sostenendo che la Corte di appello, pur avendo operato in esecuzione di una pronuncia di annullamento parziale della Corte di cassazione, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per prescrizione dei reati indicati nel capo O) per i fatti commessi sino al 18 gennaio 2018. Si lamentava violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., atteso che la sentenza di cassazione avrebbe dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità soltanto per il delitto di truffa (capo N) e rinviato esclusivamente per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a titolo di continuazione, mentre per gli altri capi (M, N, O) l'accertamento sarebbe divenuto definitivo e, quindi, la Corte di appello avrebbe potuto rilevare la prescrizione intervenuta successivamente.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice del rinvio: la pronuncia di annullamento parziale disposta dalla cassazione aveva lasciato intangibile l'accertamento di responsabilità e il relativo giudicato progressivo sui capi non toccati dall'annullamento; pertanto il giudice del rinvio era vincolato e non poteva dichiarare l'estinzione per prescrizione dei reati per i quali l'accertamento era divenuto definitivo, neppure se la prescrizione fosse maturata dopo la sentenza di annullamento. La Corte ha richiamato l'art. 624 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata che afferma che l'annullamento con rinvio limitato alla rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato per le parti non annullate. Ha inoltre precisato le rare eccezioni in cui il giudice del rinvio può comunque dichiarare la prescrizione (es.: quando la cassazione ha escluso un'aggravante rimettendo alla corretta individuazione della data di consumazione, o quando è stata dichiarata l'illegittimità della norma incriminatrice con modifica favorevole del regime sanzionatorio). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 627 c.p.p.
Norma invocata dalla ricorrente nella censura sulla corretta esecuzione della sentenza di cassazione; la Corte non ha ritenuto fondato il vizio dedotto.
art. 624 c.p.p.
"se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata"
Utilizzato come fondamento legale per affermare che la parte della sentenza non oggetto di annullamento conserva autorità di cosa giudicata e vincola il giudice del rinvio.
art. 81, comma 2 c.p.
Richiamato nel contesto della determinazione del trattamento sanzionatorio e dell'irretroattività di modifiche non impugnate; la Corte ha escluso violazioni connesse a detta norma nel caso concreto.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla la sentenza in modo parziale e rinvia solo ai fini della rideterminazione della pena, le parti della sentenza non annullate acquistano autorità di cosa giudicata e vincolano il giudice del rinvio.
- Il giudice del rinvio non può, in linea di principio, dichiarare l'estinzione per prescrizione di reati per i quali l'accertamento di responsabilità è già divenuto definitivo a seguito della decisione di cassazione, neppure se la prescrizione si è perfezionata dopo la pronuncia di annullamento parziale.
- Le eccezioni in cui il giudice del rinvio può riesaminare la decorrenza della prescrizione riguardano casi specifici indicati dalla cassazione (ad esempio: esclusione di un'aggravante che impone un nuovo accertamento della data di consumazione, o dichiarazione d'illegittimità della norma incriminatrice che modifica in senso più favorevole il regime sanzionatorio).
- In sede di impugnazione è essenziale formulare motivi specifici e circostanziati per ogni capo: l'assenza di censure specifiche di taluni capi nella cassazione rende definitivo l'accertamento su quei capi.
- Strategia difensiva pratica: se sussiste il rischio che la prescrizione maturi, il difensore dovrebbe valutare tempestive impugnazioni e/o deduzioni concrete davanti alla cassazione per evitare che l'accertamento diventi irrevocabile e precluda valutazioni successive sul decorso della prescrizione.
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