Sentenza n. 809/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento della natura di pertinenza demaniale anche ai sensi degli artt. 29 e 49 cod. nav. del bene d.m. denominato Lido York situato nel Comune di Lecce - Località San Cataldo gestito in concessione dal ricorrente; per l'annullamento nei limiti d'interesse, del Piano Comunale delle Coste definitivamente approvato dal Comune di Lecce con delibera del Consiglio Comunale 11/7/2022 n. 68, nonché di tutti gli atti presupposti, anche non conosciuti, intervenuti nel suo procedimento di formazione, tra cui la delibera della Giunta Comunale di Lecce 6/8/2020 n. 236 di adozione del PCC, la delibera del Consiglio Comunale 24/9/2021 n. 157 del Comune di Lecce di approvazione del Piano Comunale delle Coste ai sensi dell'art. 4 co. 4 L.R. n. 17/2015, la nota prot. n. 185973 del 23/11/2021 acquisita dal Servizio regionale al prot. AOO_108_25/11/2021 n. 20000 di trasmissione di tutti gli elaborati del PCC approvati ai fini della verifica di compatibilità con il PRC, la nota prot. AOO_108_17/12/2021 n. 21363 del Servizio Demanio Costiero della Regione Puglia; la nota prot. n. 204699 del 21/12/2021 del Comune di Lecce, la nota prot. AOO_108_24/01/2022 del Servizio Demanio della Regione, la nota prot. n. 22952 dell'8/02/2022 a firma del Sindaco e del Dirigente comunale di Lecce, per quanto di interesse, la deliberazione GR 21/02/2022 n. 179 che ha dichiarato il Piano Comunale delle Coste compatibile con il PRC, la relazione “Controdeduzioni alle osservazioni del Piano Comunale delle Coste di Lecce” del Dirigente Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Ing. Maurizio Guido, la Delibera C.C. 9/6/2021 di approvazione della Relazione controdeduzioni alle osservazioni del piano comunale delle Coste con i relativi pareri della Commissione Urbanistica Consiliare e di regolarità tecnica del Dirigente del Settore di data e contenuto sconosciuti, la Delibera di Giunta Comunale di Lecce 13/6/2016 n. 459, la Determina DSG 7/2/2017 n. 381 del Settore 20 del Comune di Lecce, la Delibera di Giunta Comunale di Lecce 24/4/2017 n. 296, la Determina DSG 4/6/2019 n. 2149 del Settore 20 del Comune di Lecce, la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Lecce 4/7/2019 n. 39, la Delibera di Giunta Comunale Lecce 23/12/2019 n. 300, la Determina 12/2/2020 n. 47 del Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia, la Determina DSG 7/4/2020 n. 669 del Comune di Lecce Settore Ambiente, la nota 23/11/2021 prot. 185973 del Comune di Lecce di trasmissione del PCC, la nota prot. AOO_108_24/01/2022 n. 939 del Servizio Demanio della Regione Puglia, nonché ancora, per quanto di interesse, del Piano Regionale delle Coste della Regione Puglia definitivamente approvato con delibera di G.R. 13.10.11 n. 2273, della Determina Dirigenziale Servizio Demanio R.P. 6.12.2011 n. 405 nonché, se ed in quanto lesivi, degli atti presupposti intervenuti nel suo procedimento di formazione, in particolare - della delibera 12.7.2008 n. 1293 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del piano redatto dal Politecnico di Bari e dal Servizio Regionale Demanio e Patrimonio, della delibera 28.7.09 n. 1392 con cui sono stati adottati il PRC e relativo rapporto ambientale, della delibera 19.1.10 n. 12 di controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul piano adottato, della delibera G.R. 19.7.11 n. 1663 di adozione in via definitiva del PRC, del parere favorevole 21.5.11 n. 19 espresso dalla V^ Commissione Consiliare nonché di ogni altro atto presupposto connesso o comunque consequenziale anche di natura sconosciuta inerente alla formazione del PCC e PRC, se ed in quanto lesivi per come definitivamente approvati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Comunale delle Coste del Comune di Lecce, limitatamente alle previsioni riguardanti il complesso balneare, la qualificazione delle strutture come pertinenze demaniali, la trasformazione dei manufatti, l'estensione del fronte mare e il futuro assetto concessorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della natura di pertinenza demaniale del complesso edilizio denominato Lido York, ubicato su area demaniale marittima, e l'annullamento delle previsioni del Piano Comunale delle Coste ritenute lesive. Ha dedotto la violazione degli artt. 29 e 49 del codice della navigazione, dell'art. 14, commi 9 e 16, della l.r. Puglia n. 17/2015, delle norme tecniche del Piano Regionale delle Coste, degli artt. 3 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché degli artt. 9 e 17 Cost. e del d.lgs. n. 42/2004. In particolare, ha sostenuto che il Piano avrebbe dovuto riconoscere in positivo la natura pertinenziale delle strutture stabili in muratura, escludendole dall'obbligo di trasformazione in strutture precarie; mantenere l'intero fronte mare di 185 metri, anche oltre il limite ordinario di 150 metri; considerare la specificità storico-paesaggistica e funzionale del complesso; valutare adeguatamente le osservazioni presentate durante il procedimento; escludere l'erosione costiera dedotta per il tratto interessato; e non attribuire preferenza alla destinazione dell'area a spiaggia libera con servizi. Sono state inoltre contestate, in via anticipata, le future modalità di gara e di assegnazione delle concessioni demaniali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale. Ha rilevato che l'art. 18 delle NTA del Piano Comunale delle Coste non accerta in positivo che il complesso sia una pertinenza demaniale, ma neppure esclude tale qualificazione, rimettendo la verifica a un successivo procedimento. La stessa disposizione esclude, per le pertinenze demaniali, anche presunte o potenziali, l'obbligo immediato di trasformare i manufatti stabili in strutture precarie e impone all'Amministrazione di verificare l'interesse pubblico al loro mantenimento totale o parziale, valutando eventualmente la rimozione. Pertanto, il pregiudizio lamentato potrà concretizzarsi solo qualora, all'esito del procedimento, venga esclusa la natura pertinenziale del complesso o sia disposta la sua rimozione. Il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nelle verifiche e nelle valutazioni rimesse dall'art. 18 delle NTA al procedimento amministrativo. Anche le censure relative all'estensione del fronte mare sono prive di attualità, poiché l'art. 18, comma 5, sospende l'obbligo di riduzione dell'area concessa fino alla definizione del procedimento sull'interesse al mantenimento delle pertinenze. Le doglianze concernenti il futuro bando di gara sono state ritenute ipotetiche e astratte, non essendo ancora pubblicato un atto concretamente lesivo. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 29 e 49 cod. nav.
Sono richiamati dal ricorrente a fondamento della pretesa qualificazione del complesso edilizio come pertinenza demaniale; il TAR non procede direttamente all'accertamento, ritenendo che la verifica spetti all'Amministrazione nell'apposito procedimento previsto dalle NTA.
art. 14, comma 16, l.r. Puglia n. 17/2015
È richiamato dall'art. 18 delle NTA quale fondamento dell'esclusione delle pertinenze demaniali, anche presunte o potenziali, dall'obbligo di trasformazione dei manufatti stabili in strutture precarie.
art. 18 NTA del Piano Comunale delle Coste
Le “pertinenze demaniali (anche quelle allo stato presunte o potenziali) sono escluse dall’obbligo” di trasformazione in strutture precarie; l’Amministrazione verifica la “sussistenza dell’interesse pubblico al loro mantenimento totale o parziale e valuta la possibilità e/o l’opportunità di rimuoverle”.
La disposizione non qualifica definitivamente il bene, ma conserva la possibilità dell'accertamento successivo e impedisce, fino all'eventuale accertamento negativo, che si perfezioni l'obbligo di trasformazione. La consistenza della concessione resta inoltre invariata fino alla definizione del procedimento sulle pertinenze.
art. 18, comma 5, NTA del Piano Comunale delle Coste
Esclude transitoriamente l'obbligo di riduzione dell'area concessa fino alla definizione del procedimento relativo alla verifica dell'interesse al mantenimento delle pertinenze demaniali.
art. 3 ss. l. n. 241/1990
Sono invocati dal ricorrente in relazione a motivazione e istruttoria, ma le relative censure non vengono esaminate nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando uno strumento di pianificazione rimette a un successivo procedimento l'accertamento della natura pertinenziale di un bene demaniale e, nel frattempo, esclude l'obbligo di trasformazione o rimozione del manufatto, il concessionario non ha un interesse concreto e attuale a impugnare lo strumento per ottenere un riconoscimento immediato della pertinenzialità.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi all'Amministrazione nelle verifiche fattuali e nelle valutazioni discrezionali che lo strumento urbanistico o demaniale abbia espressamente rimesso a un successivo procedimento amministrativo.
- La contestazione della riduzione dell'area demaniale concessa è priva di interesse attuale quando la disciplina transitoria mantiene invariata la consistenza della concessione fino alla conclusione del procedimento relativo alla permanenza o alla rimozione delle pertinenze.
- Le censure rivolte al contenuto meramente eventuale di un futuro bando di gara sono inammissibili per carenza di interesse attuale finché il bando non sia stato pubblicato con prescrizioni concretamente lesive e l'interessato non abbia manifestato un'effettiva posizione partecipativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →