Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13095/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione Lavoro, n. 460/2024, notificata ai fini esecutivi il 12 novembre 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento della complessiva somma di 1.000 euro oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, ritenendo sussistenti sia il titolo giudiziale definitivo sia l’inadempimento dell’Amministrazione. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudice ordinario; il giudizio è quindi diretto esclusivamente a rendere effettivo il comando contenuto nel giudicato. Il Ministero è stato ordinato di adempiere entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, considerata la reiterata inerzia amministrativa in controversie analoghe. Non è stata applicata la penalità di mora, ritenendone non ancora sussistenti i presupposti, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica del docente

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente nel giudicato posto in esecuzione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza a conoscere del giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza attraverso il quale è stata chiesta l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche, unitamente alla notificazione del titolo, consente la proposizione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, devono essere verificati il carattere definitivo del titolo, la sua rituale notificazione ai fini esecutivi e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge; accertati tali presupposti e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice deve ordinare l’esecuzione del giudicato.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata con il giudicato, dovendo il giudice limitarsi ad assicurare l’attuazione del comando giudiziale.
  • L’inerzia dell’amministrazione, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento e dell’assenza di chiarimenti sull’esecuzione, giustifica l’accoglimento della domanda di ottemperanza secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, anche subordinando l’intervento commissariale a una richiesta del ricorrente.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere applicata quando ricorrano i relativi presupposti, anche successivamente, in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato dal giudice.
  • La reiterata inerzia amministrativa nell’esecuzione di pronunce giudiziali può giustificare la trasmissione della decisione agli organi di controllo, tra cui la Procura regionale della Corte dei conti e l’Organismo indipendente di valutazione, per le valutazioni di rispettiva competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.