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Sentenza

Sentenza del 07/11/2018 n. 28347 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio sostenendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sul processo tributario, poiché la contribuente avrebbe originariamente contestato soltanto la tardiva trasmissione del ruolo al concessionario, mentre i giudici tributari avrebbero dichiarato d'ufficio la decadenza dell'Amministrazione per tardiva notifica della cartella, pronunciandosi ultra petita. La contribuente ha invece sostenuto di avere sollevato tempestivamente la decadenza anche con memoria depositata dopo l'entrata in vigore della disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106 del 2005, convertito nella L. n. 156 del 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che la disciplina transitoria sui termini di decadenza per la notifica delle cartelle relative alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni si applica anche ai giudizi pendenti. Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella doveva essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. La cartella relativa ai redditi del 1996 era stata notificata il 23 giugno 2005, quindi oltre il termine applicabile. La Corte ha ritenuto valida l'eccezione sollevata dalla contribuente con memoria, considerando la nuova disciplina uno ius superveniens non soggetto alle ordinarie preclusioni sui motivi aggiunti. La sentenza è stata confermata, con correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi, procedimento sulla cui base era stata emessa la cartella di pagamento.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, convertito nella L. n. 156 del 2005

    Per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.

    La norma ha introdotto termini decadenziali certi per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata, applicabili anche alle situazioni pregresse e ai giudizi già pendenti.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La disciplina dei termini di notifica delle cartelle è stata modificata per superare l'assenza di un termine decadenziale certo, ritenuta lesiva della certezza dei rapporti tra contribuente e Amministrazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2

    In via ordinaria limita l'integrazione dei motivi di ricorso con memorie successive, ma la Corte ha ritenuto che tale limite non impedisca di far valere lo ius superveniens costituito dalla disciplina transitoria del 2005.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti della domanda; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse una decisione ultra petita, poiché l'eccezione di decadenza era stata validamente proposta dalla contribuente.

  • Art. 384, comma 4, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione di confermare il dispositivo correggendo la motivazione della sentenza impugnata.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 2005

    Ha evidenziato l'illegittimità dell'assenza di un termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alla liquidazione automatizzata, determinando l'intervento legislativo volto a fissare termini certi.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento deriva dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione, occorre verificare il termine decadenziale previsto per l'anno di presentazione della dichiarazione e confrontarlo con la data effettiva di notifica della cartella.
  • La disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106 del 2005, convertito nella L. n. 156 del 2005, può applicarsi anche a rapporti tributari anteriori e a giudizi già pendenti.
  • La decadenza dell'Amministrazione dalla potestà impositiva è normalmente un'eccezione in senso proprio: deve essere sollevata dal contribuente e, in linea generale, non è rilevabile d'ufficio né proponibile per la prima volta in appello.
  • Quando la nuova disciplina dei termini interviene durante un giudizio, la relativa eccezione può essere dedotta anche successivamente all'atto introduttivo, se si tratta di applicare uno ius superveniens e non di introdurre una domanda completamente nuova.
  • La tardività di un atto interno, come la trasmissione del ruolo, non sostituisce necessariamente la verifica del termine decadenziale relativo all'atto esterno notificato al contribuente: per la certezza del rapporto tributario assume rilievo centrale la data di notifica della cartella.
  • La notifica eseguita il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza quando l'ultimo giorno cade in domenica o in altro giorno festivo è generalmente tempestiva.

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