Cassazione Penale, Sentenza n. 47934/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva in cassazione la violazione di legge e difetto di motivazione per l'omessa declaratoria della prescrizione del reato, sostenendo che il momento consumativo fosse collocabile nel 2014 o comunque entro aprile 2015 (allorché l'imputato avrebbe rilasciato uno scritto di riconoscimento). Tale causa estintiva sarebbe stata dedotta in appello tramite una memoria di conclusioni scritte, la cui mancata valutazione da parte della Corte d'appello sarebbe stata censurata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi manifestamente infondati e, in particolare, perché dalla verifica degli atti non risulta che la memoria invocata come base della deduzione della prescrizione fosse stata effettivamente prodotta in giudizio di appello. Inoltre la memoria non è stata allegata al ricorso per cassazione, rendendolo non autosufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla modalità di esposizione del motivo in ricorso per cassazione; qui il motivo è stato riassunto ex art. 173 disp. att. perché proveniente dagli atti di appello
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Previsione sulla sostituzione del difensore all'udienza; la Corte rileva che il difensore titolare era assente e sostituito, ma nulla risulta prodotto o spedito (memoria) dall'avvocato sostituto prima dell'udienza
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che consente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi privi di autosufficienza o manifestamente infondati; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie (contributo alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
Massime di principio
- Per far valere in cassazione una questione nuova o dedotta in sede di appello tramite memoria, tale memoria deve risultare effettivamente prodotta e inserita negli atti del giudizio: se la memoria non è nel fascicolo, la Corte di cassazione non può valutarla.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre allegare i documenti essenziali su cui si fonda la doglianza (per es. la memoria invocata). L'assenza di allegati chiave può determinare l'inammissibilità.
- La presenza o assenza del difensore all'udienza di appello e la sua eventuale sostituzione non sollevano automaticamente l'obbligo di valutare documenti non prodotti: la prova dell'avvenuta produzione/trasmissione deve risultare dagli atti.
- Se la deduzione di una causa estintiva (es. prescrizione) non è stata tempestivamente e formalmente prodotta nel procedimento di merito, non è ragionevole per la cassazione di annullare o riesaminare la sentenza in assenza del relativo atto introduttivo.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o non autosufficienti può comportare non solo la declaratoria di inammissibilità ma anche la condanna alle spese e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende; è quindi importante curare la completezza documentale e procedurale prima del deposito del ricorso.
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