Cassazione Penale, Sentenza n. 4499/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato l'omissione come difetto di correlazione non sanabile come mero errore materiale e, perciò, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il prosieguo (consentire alle parti di rinegoziare l'accordo o procedere nel rito ordinario).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento del 20/10/2020 per difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la decisione: il patteggiamento era stato subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena, ma il giudice, pur accogliendo l'accordo in termini di pena, omise di disporre la sospensione e non fornì alcuna motivazione su tale omissione. Si deduceva altresi errore nell'applicazione dell'art. 444 c.3 c.p.p. e dell'art. 163 c.p.
Norme richiamate
art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998
Norma sostanziale contestata: il reato contestato riguardava l'impiego di straniera priva di permesso di soggiorno; la sentenza di merito aveva inflitto pena in relazione a tale fattispecie
art. 444 cod. proc. pen.
comma 3 menzionato nel ricorso
Disciplina del giudizio abbreviato su richiesta delle parti (patteggiamento): la Corte rileva che il giudice, nel recepire l'accordo, non può eliminare o modificare condizioni essenziali pattuite tra le parti, quali la subordinazione alla sospensione condizionale, senza motivazione e senza rifiutare l'accordo
art. 163 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della sospensione condizionale della pena; il ricorrente lamentava la mancata concessione del beneficio concordato
art. 130 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
richiamato nel testo come limitazione alla correzione materiale
La Corte chiarisce che la procedura di correzione materiale è ammessa solo per errori di denominazione o computo della pena e non per omissioni che costituiscono difetto di correlazione tra domanda e decisione
art. 448 cod. proc. pen. (comma 2-bis)
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103
Individua il 'difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza' come uno dei casi in cui è consentito il ricorso per cassazione; ciò giustifica l'annullamento in presenza dell'omissione contestata
Massime di principio
- Se un patteggiamento è espressamente subordinato alla concessione della sospensione condizionale, il giudice deve o accogliere l'accordo nella sua integralità (compreso il beneficio) oppure respingerlo; non può recepire parzialmente l'accordo omettendo la condizione essenziale senza motivazione
- L'omissione del dispositivo relativo a una condizione essenziale dell'accordo non è normalmente un mero errore materiale correggibile ex art.130 c.p.p., ma costituisce un vizio di contenuto (difetto di correlazione) rimettibile in cassazione
- Il ricorso per cassazione è ammissibile quando sussiste difetto di correlazione tra richiesta delle parti e sentenza (art. 448 c.2-bis c.p.p.); la Corte può annullare la sentenza e trasmettere gli atti al giudice di merito per il prosieguo
- In presenza di patteggiamento condizionato, è opportuno che le parti (e il difensore) verifichino che il dispositivo della sentenza riporti espressamente tutte le condizioni concordate e, in caso di omissione, propongano tempestivamente ricorso per cassazione per difetto di correlazione
- La distinzione tra errore materiale e vizio decisionale è cruciale: gli errori meramente formali o di computo possono essere corretti con procedura semplificata, mentre le omissioni che incidono sul contenuto della decisione richiedono il rimedio del ricorso per cassazione
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