Sentenza n. 282/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento A) quanto al ricorso originario: - della nota del Comune di Latina n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2018, avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prot comunale n. -OMISSIS- del 10.01.2017 ed elaborati integrativi prot n. -OMISSIS- del 22.11.2017 per demolizione e ricostruzione di struttura residenziale e deposito attrezzi in Via -OMISSIS- su terreno ricadente in zona H Rurale di P.R.G.” e recante la dichiarazione di improcedibilità/inefficacia della ridetta SCIA nonché l'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; B) quanto ai primi motivi aggiunti: - dell’ordinanza del Comune di Latina n. -OMISSIS- del 24 aprile 2018, con cui è stata ingiunta la demolizione delle opere edilizie asseritamente abusive eseguite dai sigg.ri -OMISSIS- ed -OMISSIS- sul lotto di terreno sito in Via -OMISSIS-, censito in Catasto al foglio -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS-; C) quanto ai secondi motivi aggiunti: - del diniego tacito formatosi il 23 agosto 2019 ai sensi degli artt. 22, comma 4, della l. r. Lazio n. 15/2008 e 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, sull’istanza di sanatoria di cui alla SCIA per accertamento di conformità presentata il 24 giugno 2019 dal sig. -OMISSIS- al Comune di Latina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dichiarazione di improcedibilità/inefficacia di una SCIA edilizia con ingiunzione di ripristino, successiva ordinanza di demolizione e diniego tacito di un’istanza di accertamento di conformità
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso originario, il provvedimento comunale del 25 gennaio 2018 che aveva dichiarato improcedibile la SCIA presentata il 10 gennaio 2017 per la demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale con deposito attrezzi in zona rurale. Ha dedotto, tra l’altro, l’adozione tardiva dei poteri di controllo sulla SCIA e il difetto di motivazione sull’interesse pubblico all’intervento in autotutela; il difetto di legittimazione del presentatore; la violazione della disciplina sulle DIA e sulla SCIA; l’erronea applicazione della disciplina idraulica e paesaggistica; la violazione delle distanze dai canali; il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria circa il mutamento d’uso del deposito, la separazione delle unità abitative e la fascia di rispetto stradale. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza di demolizione del 24 aprile 2018, deducendo l’illegittimità derivata dell’atto presupposto, l’assenza di difformità rispetto alla SCIA, la natura pertinenziale del porticato e l’ineseguibilità dell’ordine per la pendenza di un sequestro penale. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato il diniego tacito formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata il 24 giugno 2019, sostenendo che la documentazione tecnica e i pareri acquisiti dimostrassero la sanabilità delle opere, il rispetto della volumetria residenziale e il superamento delle criticità precedentemente rilevate. Il Comune non ha fornito adeguate deduzioni né documentazione istruttoria, anche dopo l’ordinanza istruttoria del TAR.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta comunale di rinvio, ritenendo non eccezionali le difficoltà interne dell’ente nel reperire la documentazione. Ha accolto il ricorso originario per il primo motivo, annullando la dichiarazione di improcedibilità della SCIA. Il Comune aveva esercitato il potere oltre il termine di trenta giorni previsto per i controlli ordinari sulla SCIA edilizia; pertanto, l’intervento tardivo era possibile soltanto nel rigoroso rispetto delle condizioni dell’art. 21-nonies l. 241/1990. L’atto, tuttavia, non motivava né l’interesse pubblico concreto e attuale al ritiro né il bilanciamento con l’interesse del privato e con l’affidamento maturato per il decorso del tempo. Gli ulteriori motivi del ricorso originario sono stati assorbiti in applicazione del principio della ragione più liquida. I secondi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili quanto alle opere già comprese nella SCIA, divenuta valida ed efficace per effetto dell’annullamento dell’atto comunale, e accolti quanto alle opere ritenute difformi. La documentazione tecnica prodotta dal ricorrente rappresentava tali opere nell’istanza di sanatoria e forniva elementi puntuali sul rispetto della volumetria; il Comune non aveva contestato tali elementi né giustificato il diniego tacito. Il diniego tacito è stato quindi annullato per vizio di istruttoria, anche considerando la mancata ottemperanza comunale all’ordinanza istruttoria e l’assenza di puntuali contestazioni. L’annullamento del diniego di sanatoria ha comportato, in via derivata, l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, poiché veniva meno il presupposto dell’abusività delle opere. I primi motivi aggiunti sono stati assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, l. 241/1990
Una volta decorso il termine perentorio di sessanta giorni (trenta giorni in materia edilizia) per l’esercizio del potere inibitorio, l’Amministrazione può rimuovere gli effetti della SCIA solo in presenza delle condizioni previste per l’annullamento in autotutela degli atti illegittimi.
Il termine ordinario per i controlli inibitori sulla SCIA edilizia è di trenta giorni. Dopo la sua scadenza il potere amministrativo non viene meno, ma si trasforma in un potere di autotutela sui generis, esercitabile solo nel rispetto delle condizioni dell’art. 21-nonies.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
L’Amministrazione deve motivare specificamente in ordine all’interesse pubblico al ritiro nonché alla sua prevalenza sugli interessi antagonisti dei privati.
L’intervento tardivo sulla SCIA richiede un interesse pubblico concreto e attuale, il bilanciamento con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati e il rispetto del termine decadenziale applicabile. Non è sufficiente richiamare l’illegittimità o l’incompletezza originaria della segnalazione.
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il silenzio formatosi sull’istanza di accertamento di conformità è stato ritenuto illegittimo per difetto di istruttoria, in presenza di una documentazione tecnica puntuale non adeguatamente valutata o contestata dal Comune.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La legittimità dell’ordinanza di demolizione è stata esaminata in rapporto al venir meno del presupposto dell’abusività delle opere conseguente all’annullamento del diniego tacito di sanatoria.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata collaborazione dell’amministrazione nell’esecuzione dell’ordinanza istruttoria può essere valutata dal giudice nella ricostruzione dei fatti.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La decisione richiama l’onere delle parti di fornire elementi di prova e di contestare puntualmente i fatti dedotti dalla controparte.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza.
Le difficoltà organizzative interne dell’amministrazione nel reperire documenti non costituiscono, di per sé, un caso eccezionale idoneo a giustificare il rinvio della causa.
art. 115 c.p.c.
Il giudice ha richiamato il principio di puntuale contestazione dei fatti introdotti nel giudizio.
Massime di principio
- Decorso il termine di trenta giorni previsto per i controlli ordinari sulla SCIA edilizia, l’amministrazione può incidere sugli effetti della segnalazione soltanto esercitando un potere di autotutela soggetto alle condizioni dell’art. 21-nonies l. 241/1990, inclusi l’interesse pubblico concreto e attuale, il bilanciamento con gli interessi privati e il rispetto del termine decadenziale applicabile.
- Il provvedimento tardivo di ritiro o di dichiarazione di improcedibilità della SCIA è illegittimo se non esplicita le ragioni di interesse pubblico prevalenti sull’affidamento del segnalante, soprattutto quando l’amministrazione conosceva o avrebbe potuto rilevare le criticità sin dall’inizio e il tempo trascorso abbia consolidato la posizione del privato.
- L’annullamento del diniego tacito sull’istanza di accertamento di conformità può comportare l’annullamento derivato dell’ordinanza di demolizione quando la sanatoria incide sul presupposto dell’abusività delle opere e rende non più attuale il fondamento dell’ordine demolitorio.
- La mancata produzione, da parte dell’amministrazione, della documentazione richiesta dal giudice e l’assenza di puntuali contestazioni rispetto a una documentazione tecnica specifica e coerente possono essere valutate ai sensi dell’art. 64 c.p.a. nella ricostruzione dei fatti e nella verifica del difetto di istruttoria.
- Le difficoltà organizzative interne di un’amministrazione nel reperire la documentazione non integrano, in assenza di ulteriori circostanze straordinarie non imputabili, un caso eccezionale idoneo a giustificare il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
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