Sentenza del 22/12/2017 n. 7152 - Comm. Trib. Prov. Milano
Ritenuta sui dividendi percepiti da società europee - Dividendi infragruppo - Abuso del diritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, per i dividendi distribuiti anteriormente alla novella normativa, l'Ufficio deve verificare l'eventuale carattere abusivo dell'operazione applicando il comma 5 dell'art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973, nella versione allora vigente. L'art. 10-bis della legge n. 212/2000 trova applicazione soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non può essere applicato retroattivamente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la ritenuta sui dividendi infragruppo distribuiti a una società europea, che beneficiavano dell'esenzione prevista dalla direttiva madre-figlia. Occorreva stabilire quale disciplina antielusiva fosse applicabile a distribuzioni effettuate prima dell'entrata in vigore dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000 e se fosse possibile applicare retroattivamente la nuova disciplina sull'abuso del diritto.
Norme richiamate
Art. 27-bis, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, testo pro tempore vigente
Per le distribuzioni di dividendi infragruppo anteriori all'entrata in vigore dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000, la verifica dell'eventuale elusione o abuso deve essere effettuata sulla base della disciplina specifica allora vigente.
Art. 10-bis, legge n. 212/2000
La disciplina generale sull'abuso del diritto si applica dal 1° gennaio 2016 e non può essere utilizzata retroattivamente per contestare operazioni realizzate prima di tale data.
Direttiva madre-figlia
L'esenzione sui dividendi infragruppo può essere negata in presenza di un abuso, ma l'accertamento deve fondarsi sulla normativa antielusiva applicabile al momento dell'operazione.
Massime di principio
- Per valutare la legittimità di un accertamento antielusivo occorre individuare la data dell'operazione e applicare la disciplina vigente in quel momento.
- Una norma successiva sull'abuso del diritto non può essere applicata retroattivamente per contestare operazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
- Il beneficio dell'esenzione sui dividendi infragruppo non è automaticamente intangibile: l'Amministrazione può contestarlo solo dimostrando l'abuso secondo i presupposti e le garanzie della disciplina applicabile ratione temporis.
- In presenza di una contestazione relativa a dividendi distribuiti prima del 1° gennaio 2016, il contribuente può verificare se l'Ufficio abbia correttamente utilizzato l'art. 27-bis, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973, anziché l'art. 10-bis della legge n. 212/2000.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 dic 2017Sentenza del 22/12/2017 n. 242 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 22 dic 2017Sentenza del 22/12/2017 n. 327 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 22 dic 2017Sentenza del 22/12/2017 n. 438 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 22 dic 2017Sentenza del 22/12/2017 n. 439 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 22 dic 2017Sentenza del 22/12/2017 n. 441 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 22 dic 2017Sentenza del 22/12/2017 n. 448 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →