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Sentenza

Sentenza del 22/12/2017 n. 7152 - Comm. Trib. Prov. Milano

Ritenuta sui dividendi percepiti da società europee - Dividendi infragruppo - Abuso del diritto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che, per i dividendi distribuiti anteriormente alla novella normativa, l'Ufficio deve verificare l'eventuale carattere abusivo dell'operazione applicando il comma 5 dell'art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973, nella versione allora vigente. L'art. 10-bis della legge n. 212/2000 trova applicazione soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non può essere applicato retroattivamente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la ritenuta sui dividendi infragruppo distribuiti a una società europea, che beneficiavano dell'esenzione prevista dalla direttiva madre-figlia. Occorreva stabilire quale disciplina antielusiva fosse applicabile a distribuzioni effettuate prima dell'entrata in vigore dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000 e se fosse possibile applicare retroattivamente la nuova disciplina sull'abuso del diritto.

Norme richiamate

  • Art. 27-bis, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, testo pro tempore vigente

    Per le distribuzioni di dividendi infragruppo anteriori all'entrata in vigore dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000, la verifica dell'eventuale elusione o abuso deve essere effettuata sulla base della disciplina specifica allora vigente.

  • Art. 10-bis, legge n. 212/2000

    La disciplina generale sull'abuso del diritto si applica dal 1° gennaio 2016 e non può essere utilizzata retroattivamente per contestare operazioni realizzate prima di tale data.

  • Direttiva madre-figlia

    L'esenzione sui dividendi infragruppo può essere negata in presenza di un abuso, ma l'accertamento deve fondarsi sulla normativa antielusiva applicabile al momento dell'operazione.

Massime di principio

  • Per valutare la legittimità di un accertamento antielusivo occorre individuare la data dell'operazione e applicare la disciplina vigente in quel momento.
  • Una norma successiva sull'abuso del diritto non può essere applicata retroattivamente per contestare operazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Il beneficio dell'esenzione sui dividendi infragruppo non è automaticamente intangibile: l'Amministrazione può contestarlo solo dimostrando l'abuso secondo i presupposti e le garanzie della disciplina applicabile ratione temporis.
  • In presenza di una contestazione relativa a dividendi distribuiti prima del 1° gennaio 2016, il contribuente può verificare se l'Ufficio abbia correttamente utilizzato l'art. 27-bis, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973, anziché l'art. 10-bis della legge n. 212/2000.

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