Sentenza n. 983/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 959/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 959/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice dell'ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, della quale era stata attestata in atti la formazione del giudicato. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per ottemperanza, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, se non già pagate, le spese liquidate dal giudice ordinario. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, da attivare su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la formazione del giudicato sulla sentenza presupposta, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione inadempiente l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato.
- L'ordine di ottemperanza può comprendere anche il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza presupposta, detratto quanto eventualmente già corrisposto, incluse le spese processuali liquidate nel giudizio definito dal giudice ordinario.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte interessata, conferendogli il potere di adottare gli adempimenti sostitutivi necessari all'esecuzione del giudicato.
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