Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 481/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, n.1550 del 2 ottobre 2023;

Giustizia amministrativa202500310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, n. 1550 del 2 ottobre 2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, che riconosceva un contributo per determinate annualità. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha riferito che il Ministero dell'istruzione e del merito aveva provveduto al pagamento dovuto. Il pagamento è stato ritenuto pienamente satisfattivo. Ai fini della regolazione delle spese, il TAR ha rilevato che non risultava agli atti la prova della notifica, all'indirizzo PEC dell'amministrazione, della sentenza da ottemperare, con indicazione del codice fiscale della beneficiaria e delle annualità cui si riferiva il contributo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento effettuato dall'amministrazione avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate: il giudice ha escluso l'applicazione della soccombenza virtuale poiché mancava la prova della previa notifica all'amministrazione della sentenza da eseguire, corredata dal codice fiscale della beneficiaria e dall'indicazione delle annualità interessate, elementi necessari per l'adempimento dell'obbligazione. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza al giudicato; il giudizio è definito con la cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione adempie integralmente nelle more del processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale pagamento o adempimento dell'amministrazione intervenuto nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa pienamente la pretesa risultante dal titolo esecutivo.
  • La soccombenza virtuale non può essere utilizzata per regolare le spese del giudizio di ottemperanza quando non sia provata la previa notifica all'amministrazione del titolo da eseguire con gli elementi necessari a consentirne l'adempimento, inclusi i dati identificativi del beneficiario e le annualità cui si riferisce l'obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.