Cassazione Civile, Ordinanza n. 05539/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un docente nei confronti dell'amministrazione scolastica per ottenere il riconoscimento della precedenza, ai sensi dell'art. 33 della L. 104/1992 richiamata in sentenza come art. 104, nelle procedure di mobilità per gli anni scolastici 2016/17 e successivi, con disapplicazione della disciplina collettiva e dei provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi e ordine all'amministrazione di destinare definitivamente il lavoratore in conformità alla precedenza riconosciuta. Il Tribunale aveva accolto la domanda; l'amministrazione aveva proposto appello, dichiarato però inammissibile dalla Corte d'appello per tardività, ritenendo efficace ai fini del termine breve la notificazione della sentenza di primo grado eseguita all'Avvocatura dello Stato il 17 giugno 2019. Nel ricorso per cassazione l'amministrazione ha dedotto violazione degli artt. 417-bis, 285, 170, 325 e 326 c.p.c., sostenendo che, poiché nel giudizio di primo grado essa si era costituita tramite un proprio funzionario ex art. 417-bis c.p.c. e non tramite delega dell'Avvocatura dello Stato ex art. 2 r.d. 1611/1933, la notificazione della sentenza avrebbe dovuto essere eseguita al dipendente e non all'Avvocatura, con conseguente inidoneità a far decorrere il termine breve per impugnare. Il lavoratore ha resistito sostenendo, tra l'altro, che la questione sarebbe stata nuova in cassazione e che la costituzione della P.A. in primo grado non sarebbe stata validamente avvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione. Ha affermato che, quando la pubblica amministrazione nelle controversie di lavoro sta in giudizio in primo grado mediante un proprio dipendente ex art. 417-bis c.p.c., la notificazione della sentenza deve essere eseguita allo stesso dipendente per far decorrere il termine breve di impugnazione; la notificazione effettuata invece all'Avvocatura dello Stato è inidonea a far decorrere tale termine. Nel caso concreto, la notificazione della sentenza di primo grado all'Avvocatura dello Stato non ha quindi determinato la decadenza dall'impugnazione, sicché l'appello doveva ritenersi tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 417-bis c.p.c.
Nelle controversie di lavoro la P.A. può stare in giudizio in primo grado mediante propri dipendenti; in tal caso la notificazione della sentenza va fatta al dipendente che ha assunto direttamente la difesa dell'amministrazione.
art. 2 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
La delega dell'Avvocatura dello Stato a un funzionario riguarda la sola rappresentanza in giudizio e non trasferisce la difesa all'amministrazione; nel diverso schema, la notificazione alla persona delegata non è idonea e deve essere eseguita presso l'Avvocatura.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Quando l'amministrazione è difesa dall'Avvocatura dello Stato, la notificazione della sentenza deve avvenire presso gli uffici dell'Avvocatura.
art. 285 c.p.c.
Richiamato come norma disciplinante la notificazione della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione.
art. 325 c.p.c.
Richiamato come norma sul termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 326 c.p.c.
Richiamato come disposizione collegata alla decorrenza del termine breve per impugnare.
art. 170 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di notificazioni alle parti costituite.
art. 16, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
Le comunicazioni e notificazioni ai provvedimenti finali del giudizio di primo grado, per le P.A. costituite mediante propri dipendenti, devono essere eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi PEC comunicati.
art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
È il riferimento normativo per gli indirizzi PEC comunicati dalle pubbliche amministrazioni ai fini delle notificazioni telematiche.
art. 289, comma 1, lett. a), d.l. 14 agosto 2020, n. 76
Citato come modifica normativa intervenuta sull'art. 16 del d.l. 179/2012.
L. 13 luglio 2015, n. 104
Richiamata in sentenza per la precedenza riconosciuta al docente nelle procedure di mobilità; il testo parla di art. 104 L. 104/1992, ma il riferimento sostanziale è alla disciplina della tutela del lavoratore disabile o assistente.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione si costituisce nel giudizio di primo grado nelle controversie di lavoro mediante un proprio dipendente ex art. 417-bis c.p.c., la notificazione della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione deve essere eseguita al dipendente stesso e non all'Avvocatura dello Stato.
- La disciplina della rappresentanza/difesa della P.A. va distinta: se vi è costituzione diretta tramite dipendente ex art. 417-bis c.p.c., la notificazione alla struttura dell'Avvocatura è inidonea a far decorrere il termine breve; se invece l'amministrazione è rappresentata da funzionario delegato dall'Avvocatura ex art. 2 r.d. 1611/1933, la notificazione al delegato è radicalmente nulla e deve eseguirsi presso l'Avvocatura.
- Le questioni sulla tempestività dell'impugnazione e sul rispetto dei termini decadenziali attengono a un presupposto processuale rilevabile anche d'ufficio, salvo che si sia formato un giudicato interno sul punto.
- Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni costituite mediante propri dipendenti, le notificazioni dei provvedimenti finali del primo grado, successive alla disciplina sulla PEC, devono rispettare le forme telematiche previste dalla legge; la notificazione eseguita con modalità diverse non è idonea a far decorrere il termine breve.
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