Cassazione Civile, Ordinanza n. 21935/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, emesso a seguito del controllo svolto sull’operato di una società poi cessata. L’atto lo individuava come autore della violazione, ai sensi degli artt. 36 d.P.R. 602/1973 e 2495 c.c., per avere egli compiuto operazioni ritenute inesistenti e per l’emissione di fatture collegate a tali operazioni; l’avviso era notificato anche ad altro soggetto indicato come legale rappresentante. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR, ritenuto tempestivo l’appello dell’Ufficio, lo aveva accolto affermando la responsabilità sostanziale del contribuente. In Cassazione il ricorrente deduceva sei motivi: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 per asserita introduzione in appello di un tema diverso da quello di primo grado; 2) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE per mancata notifica/allegazione del PVC e lesione del contraddittorio; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., dell’art. 369 c.p.p. e dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR presunto la conoscenza del PVC in sede penale; 4) omessa pronuncia sui motivi di merito dell’appello incidentale del contribuente; 5) violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e ultrapetizione per mancata spiegazione delle ragioni della legittimità dell’avviso; 6) violazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 7 d.l. 269/2003, poiché il contribuente, non più legale rappresentante, era stato ritenuto responsabile sulla base di un atto notificato a soggetto estinto e senza adeguata motivazione circa l’imputazione soggettiva delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha respinto i primi quattro motivi, ritenendo infondati o inammissibili i rilievi sull’ammissibilità dell’appello, sulla mancata allegazione del PVC, sull’asserita extra petizione relativa alla conoscenza del PVC in sede penale e sull’omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale. Ha invece ritenuto fondati il quinto e il sesto motivo, rilevando che la sentenza d’appello era affetta da motivazione solo apparente nella parte in cui attribuiva al contribuente la responsabilità sostanziale per le violazioni e le sanzioni, senza esplicitare il ragionamento giuridico che giustificasse tale imputazione a soggetto non più legale rappresentante della società cessata. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, per nuovo esame coerente con il principio secondo cui la motivazione dell’atto e della decisione deve consentire di comprendere il fondamento della pretesa e l’individuazione dell’autore della violazione.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario il divieto di proporre in appello nuove eccezioni riguarda le eccezioni in senso tecnico, non le mere difese o argomentazioni riproposte a sostegno dell’atto impositivo.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Il termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avviso opera solo nei casi di accesso, ispezione o verifica con ingresso nei locali del contribuente.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di contraddittorio, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24
Il processo verbale di constatazione può avere contenuti anche solo valutativi o ricognitivi e non deve necessariamente contenere tutte le contestazioni.
art. 7 L. 212/2000
L’obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem, purché l’atto richiamato sia allegato oppure sia riprodotto il suo contenuto essenziale, sufficiente a far comprendere la pretesa fiscale.
art. 36 d.P.R. 602/1973
Richiamato quale base della pretesa di responsabilità del soggetto individuato come autore delle violazioni.
art. 2495 c.c.
Richiamato in relazione agli effetti della cancellazione/estinzione della società e ai profili di imputazione degli atti e delle responsabilità.
art. 8 d.lgs. 74/2000
Richiamato con riferimento alla denuncia per emissione di fatture per operazioni inesistenti.
art. 112 c.p.c.
La censura di extra petizione non sussiste rispetto a meri obiter dictum; è rilevante solo se il giudice altera petitum o causa petendi.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza di una reale argomentazione integra motivazione apparente.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati dalla parte ricorrente in tema di presunzioni, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro un obiter dictum.
art. 369 c.p.p.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla conoscenza del PVC in sede penale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’art. 57 d.lgs. 546/1992 preclude nuove eccezioni in senso stretto in appello, ma non impedisce la riproposizione di difese e argomentazioni già inerenti alla pretesa fiscale.
- L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem se l’atto richiamato è conosciuto dal contribuente o se l’atto notificato ne riproduce il contenuto essenziale in modo da consentire la piena comprensione della pretesa e l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
- Il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera solo quando vi sia stata un’attività di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non basta, di per sé, la mera esistenza di un PVC.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure rivolte contro meri obiter dictum, poiché prive di incidenza sul dispositivo e quindi difettose di interesse.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando non rende percepibile il fondamento della decisione e non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice; ciò accade anche quando venga affermata la responsabilità di un soggetto senza spiegare perché egli sia stato individuato come autore delle violazioni.
- Quando la responsabilità tributaria viene imputata a un soggetto diverso dal legale rappresentante formale o da soggetto ormai estinto, la decisione deve indicare con chiarezza il nesso tra condotta, qualità soggettiva e sanzione, altrimenti manca il requisito minimo di intelligibilità della motivazione.
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