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Sentenza

Sentenza n. 5515/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna ai fini dell’esercizio in Italia della professione docente nella scuola secondaria di secondo grado, specializzazione di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha proposto appello, con domanda cautelare di sospensione, contro la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento del titolo estero e disposto il riesame dell’istanza, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. L’Amministrazione ha dedotto, tra l’altro, che il ricorrente di primo grado aveva successivamente rinunciato all’istanza di riconoscimento del titolo, dichiarando altresì l’intenzione di iscriversi ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024. Tale rinuncia, intervenuta prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, avrebbe fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso originario. L’appellato, pur regolarmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha convertito il rito e deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo completo il contraddittorio e l’istruttoria. Ha accolto l’appello non per esaminare nel merito le censure rivolte alla sentenza del TAR, ma perché la rinuncia sopravvenuta all’istanza di riconoscimento del titolo estero aveva privato il ricorrente di primo grado dell’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio. In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e ha annullato senza rinvio la sentenza appellata. Il Collegio ha precisato che la sopravvenuta carenza di interesse può rilevare anche in appello, poiché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi di giudizio. La situazione non determina l’inammissibilità dell’appello, poiché il Ministero conserva l’interesse a ottenere l’eliminazione della sentenza che aveva annullato il proprio diniego. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate. Il contributo unificato del primo grado è stato posto a carico dell’originario ricorrente, mentre quello prenotato a debito per l’appello è stato posto a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso; nel caso esaminato, essa ha comportato l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previa conversione del rito, quando il contraddittorio e l’istruttoria risultano completi e la parte costituita è sentita.

  • art. 7 d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024

    La rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero era collegata all’intenzione dell’interessato di partecipare ai percorsi formativi previsti dalla disposizione; tale sopravvenienza è stata ritenuta idonea a far venir meno l’interesse al ricorso contro il diniego.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la rinuncia sopravvenuta all’istanza amministrativa cui si riferisce il provvedimento impugnato può privare il ricorrente dell’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso, determinandone l’improcedibilità.
  • La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado, se verificatasi anche durante il giudizio d’appello, deve essere rilevata dal giudice d’appello in ragione dell’unitarietà del rapporto processuale nei due gradi di giudizio.
  • Quando il ricorso di primo grado diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice d’appello può accogliere l’appello e annullare senza rinvio la sentenza di primo grado, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro la decisione appellata.
  • La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente originario non rende inammissibile l’appello dell’amministrazione quando questa conserva un interesse concreto a eliminare la sentenza che ha annullato il proprio provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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