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Sentenza

Sentenza n. 287/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 66/23 emessa e pubblicata il 28.2.2023 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 6.3.2023, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 66/2023 del Tribunale di Udine, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 66/2023 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adempiuto al giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato da parte dell'Amministrazione. Ha posto le spese processuali a carico del Ministero, ritenendo rilevante che l'esecuzione sia avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente all'intervenuta soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese processuali, che possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
  • La cessazione della materia del contendere per intervenuta ottemperanza presuppone che la pretesa dedotta in giudizio sia stata integralmente soddisfatta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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