Cassazione Civile, Ordinanza n. 08075/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato al legale rappresentante di una società e ai soci avvisi di accertamento per maggiori redditi d'impresa imputati per trasparenza ai soci, maggior reddito imponibile IRAP e IVA ritenuta indebitamente detratta per due annualità. Gli atti traevano origine da un controllo su una società fornitrice, qualificata come cartiera e ritenuta emittente di fatture per operazioni inesistenti. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati accolti, anche per ritenuta tardività degli avvisi; in appello, invece, era stata riformata la decisione con accoglimento dell'appello dell'Ufficio. In cassazione i contribuenti deducevano, con il primo motivo, violazione delle norme sul termine di decadenza per l'accertamento e sul raddoppio dei termini, sostenendo che esso non potesse operare senza effettiva presentazione della denuncia penale e che, comunque, la denuncia era stata indirizzata a soggetto estraneo alla compagine sociale; con il secondo motivo, in subordine, lamentavano omesso esame di un fatto decisivo e contestavano la tenuta probatoria dell'accertamento, sostenendo che l'Ufficio avesse fondato l'atto solo su movimenti bancari del fornitore e non avesse svolto autonome indagini nei confronti della società verificata e dei soci, nonché che la sola esibizione di fatture regolari non potesse bastare a superare le contestazioni fiscali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per gli avvisi di accertamento emessi nel regime previgente alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini opera in presenza di seri indizi di reato che fanno sorgere l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., senza che sia necessaria la concreta e tempestiva presentazione della denuncia, e che la disciplina sopravvenuta non si applicava alla fattispecie perché gli avvisi erano stati notificati prima del regime introdotto dalla l. n. 208/2015. Ha inoltre rilevato la genericità della censura sulla decadenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e non ancorato all'indicazione di un fatto storico decisivo omesso dal giudice d'appello; la Corte ha ribadito che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, la produzione di fatture apparentemente regolari non è di per sé sufficiente a vincere la prova dell'Amministrazione circa l'inesistenza delle operazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia non ha depositato controricorso; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Le censure in cassazione devono essere specifiche e, per il vizio di cui al n. 5, occorre indicare puntualmente il fatto storico decisivo che sarebbe stato omesso.
d.P.R. 600/1973, art. 43
Nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini opera in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia; la disciplina sopravvenuta più restrittiva non si applica agli avvisi già notificati nel precedente regime transitorio.
d.P.R. 633/1972, art. 57
Per l'IVA il raddoppio dei termini segue la medesima logica: rileva l'obbligo di denuncia per fatti penalmente rilevanti, non la prova dell'effettiva presentazione della denuncia nel vecchio regime.
art. 331 c.p.p.
Il raddoppio dei termini è collegato all'insorgere dell'obbligo di denuncia penale in capo al pubblico ufficiale a fronte di seri indizi di reato.
d.lgs. 128/2015
Le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi notificati prima dell'entrata in vigore del nuovo regime, se rientranti nel periodo transitorio che salva gli effetti degli atti già notificati.
L. 208/2015, art. 1, commi 130-132
La disciplina più rigorosa sul raddoppio dei termini richiede che la denuncia penale sia trasmessa o presentata entro i termini ordinari, ma solo per le fattispecie non coperte dal precedente regime transitorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 10 L. 212/2000
La sua invocazione non vale a impedire il raddoppio dei termini nel regime applicabile alla fattispecie, secondo la Corte.
Massime di principio
- Nel regime previgente alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento tributario non richiede la prova dell'effettiva e tempestiva presentazione della denuncia penale, essendo sufficiente la presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
- La disciplina sopravvenuta che condiziona il raddoppio dei termini alla trasmissione o presentazione della denuncia entro i termini ordinari non si applica retroattivamente agli avvisi già notificati quando opera il regime transitorio che ne salva gli effetti.
- Nel giudizio di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico discusso tra le parti, la sua decisività e il nesso con un diverso esito della lite; doglianze generiche sulla carenza dell'istruttoria o sulla valutazione della prova sono inammissibili.
- Nelle controversie relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'esibizione di fatture apparentemente regolari non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'effettività dell'operazione e a superare l'accertamento fiscale fondato su elementi dimostrativi dell'inesistenza della stessa.
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