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Ordinanza

Ordinanza n. 73/2026 - Latina, Sezione 2

per la correzione della sentenza del T.A.R. Lazio, Latina, Sez. II, 15 dicembre 2025, n. 1090, sul ricorso 633 del 2025;

Giustizia amministrativa202500633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Latina, n. 1090 del 15 dicembre 2025, limitatamente all'erronea indicazione dell'identità dei ricorrenti nell'epigrafe

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrenti in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

I richiedenti hanno domandato la correzione di un errore materiale contenuto nell'epigrafe della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 1238/2024. La sentenza aveva indicato come ricorrente soltanto una delle persone fisiche, omettendo gli altri otto ricorrenti, sebbene la loro partecipazione risultasse dal contesto della motivazione e dalla pronuncia oggetto di ottemperanza. È stato dedotto che si trattasse di una svista materiale, rilevabile ictu oculi e non incidente sul contenuto dispositivo della decisione. Nessuna delle altre parti ha proposto opposizione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto che l'omessa indicazione di alcuni ricorrenti costituisse errore materiale, poiché derivante da una fortuita divergenza tra l'ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, immediatamente rilevabile dal confronto tra epigrafe, motivazione e pronuncia ottemperanda. La correzione non modifica il contenuto essenziale né il dispositivo della sentenza, ma rettifica esclusivamente l'epigrafe, inserendo l'indicazione di tutti i ricorrenti e precisando che essi costituiscono la parte ricorrente. Sono state disposte le annotazioni di legge e le spese della fase sono state compensate, anche in ragione della mancata opposizione delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Disciplina il procedimento per la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali amministrativi.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Impone l'effettuazione delle annotazioni conseguenti alla correzione del provvedimento.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale è ammessa quando sussiste un'inesattezza accidentale, riconducibile a omissione, errore materiale o errore di calcolo, rilevabile ictu oculi dal contesto del provvedimento.
  • Il rimedio della correzione dell'errore materiale non può modificare il contenuto essenziale o il dispositivo della decisione, ma soltanto riallineare la rappresentazione letterale del provvedimento all'effettiva decisione del giudice.
  • L'omessa indicazione nell'epigrafe di alcuni ricorrenti costituisce errore materiale correggibile quando la loro partecipazione al giudizio risulti in modo immediato dalla motivazione e dalla pronuncia cui il giudizio si riferisce, senza necessità di un'attività interpretativa o di una nuova valutazione della controversia.
  • La mancata opposizione delle altre parti all'istanza di correzione può costituire giusto motivo per compensare le spese della relativa fase.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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